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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 10

DISCIPLINA DEI BENI REGIONALI - ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 10 APRILE 1989, N. 11

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 33 del 13 marzo 2003

Art. 7
Contratto di affitto, locazione, comodato, uso
1. I beni appartenenti al patrimonio disponibile regionale possono essere dati in affitto, in locazione o in uso a titolo oneroso, con provvedimento del responsabile della struttura competente in materia di patrimonio, previa deliberazione della Giunta regionale di approvazione del programma di gestione.
2. I relativi contratti possono essere conclusi mediante trattativa privata, preceduta da idonea pubblicizzazione e, nel caso vi siano più richieste, da gara ufficiosa.
3. I beni indicati nel comma 1 possono altresì essere dati, con deliberazione della Giunta regionale, a titolo gratuito in comodato o in uso a enti pubblici e ad altre persone giuridiche pubbliche e private che, senza scopo di lucro, perseguano finalità statutarie di interesse collettivo e generale. In tale caso viene meno l'obbligo della pubblicizzazione.
4. L'uso a titolo gratuito, secondo le modalità di cui al comma 3, può essere concesso anche a favore di organizzazioni ed associazioni, anche se prive di personalità giuridica, purchè iscritte all'Albo di cui all'art. 12 della L.R. 7 marzo 1995, n. 10, o al Registro di cui all'art. 2 della L.R. 2 settembre 1996, n. 37, alle condizioni previste, rispettivamente, dagli articoli 7 e 10 delle medesime leggi regionali.

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