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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 10

DISCIPLINA DEI BENI REGIONALI - ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 10 APRILE 1989, N. 11

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 33 del 13 marzo 2003

Capo I
Classificazione e Inventari
Art. 1
Beni della Regione - Classificazione
1. La Regione ha un proprio demanio e un proprio patrimonio, ai sensi dell'art. 119 della Costituzione Sito esterno. I beni della Regione si distinguono in demaniali e patrimoniali secondo le norme dell'art. 822 e seguenti del codice civile.
2. Fanno parte del demanio regionale i beni della specie di quelli indicati nel secondo comma dell'art. 822 del codice civile, se appartengono alla Regione per acquisizione a qualsiasi titolo.
3. I beni patrimoniali regionali si distinguono in beni indisponibili e disponibili, nonchè in mobili e immobili.
4. Fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione i beni, a qualsiasi titolo acquisiti, delle categorie indicate dal secondo e terzo comma dell'art. 826 del codice civile, nonchè tutti gli altri beni definiti tali da leggi statali e regionali.
5. Fanno parte del patrimonio disponibile della Regione i beni non ricompresi tra quelli indicati al comma 4.
Art. 2
Assegnazione a categorie e passaggio da una categoria ad altra
1. L'assegnazione dei beni ad una delle categorie di classificazione indicate all'art. 1 è disposta con provvedimento motivato della Giunta regionale. L'assegnazione ha luogo in sede di prima approvazione dell'inventario e per i beni successivamente acquisiti, all'atto della loro acquisizione.
2. Il passaggio dei beni da una categoria ad un'altra è disposto dalla Giunta regionale.
3. Il passaggio dei beni dalla categoria della demanialità a quella della patrimonialità e dalla categoria della patrimonialità indisponibile a quella disponibile è disposto dalla Giunta regionale quando i beni medesimi cessino dalla loro destinazione a finalità pubbliche.
Art. 3
Inventario dei beni regionali
1. I beni della Regione sono descritti in inventari.
2. L'inventario generale è tenuto presso la struttura organizzativa competente in materia di demanio e patrimonio ed aggiornato a cura della stessa.
3. L'inventario generale è composto da:
a) inventario dei beni demaniali;
b) inventario dei beni immobili patrimoniali;
c) inventario dei beni mobili patrimoniali.
4. Al fine della iscrizione delle variazioni negli inventari, tutti gli atti di acquisto o di alienazione di beni mobili ed immobili od ogni altro atto che comporta modificazioni dello stato patrimoniale della Regione sono comunicati alla struttura organizzativa competente in materia di demanio e patrimonio, la quale provvede, a sua volta, a trasmettere alla competente struttura in materia di risorse finanziarie e bilancio i dati necessari per la redazione del conto generale del patrimonio.
5. L'inventario dei beni del demanio regionale consiste in una descrizione del loro stato quale risulta dai dati catastali e, per quelli trasferiti dallo Stato, dai rispettivi decreti di trasferimento e dai conseguenti verbali di consegna. L'inventario deve contenere l'indicazione delle eventuali concessioni assentite sui beni.
6. L'inventario dei beni patrimoniali immobili consiste in uno stato descrittivo e valutativo comprendente, di norma, le seguenti indicazioni:
a) il luogo, la denominazione, la qualità;
b) i connotati catastali, la stima o la rendita imponibile;
c) i titoli di provenienza;
d) l'estensione;
e) il reddito;
f) il valore fondiario approssimativo;
g) l'uso o servizio speciale a cui sono destinati e la durata di tale destinazione;
h) la destinazione urbanistica.
7. L'inventario dei beni mobili di uso durevole è tenuto a cura della struttura competente in materia di provveditorato.
8. Il registro di consistenza dei titoli ed azioni che, a norma del codice civile, sono considerati beni mobili, è tenuto a cura della struttura competente in materia di risorse finanziarie e bilancio.
Art. 4
Beni mobili
1. L'acquisizione dei beni mobili della Regione è disciplinata dalla normativa comunitaria, statale e regionale vigente.
2. La Giunta regionale definisce le procedure e le modalità per l'utilizzazione, conservazione ed alienazione dei beni mobili disciplinando la nomina dei consegnatari, le relative attribuzioni nonchè le modalità di controllo e di ispezione e della dichiarazione di fuori uso.
3. I beni mobili dichiarati fuori uso possono essere alienati o permutati. Possono altresì essere ceduti gratuitamente ad istituzioni, enti pubblici, persone giuridiche o associazioni operanti nel territorio regionale senza finalità di lucro. Tali disposizioni si applicano anche agli enti pubblici dipendenti dalla Regione o da essa istituiti, secondo i propri regolamenti o, in mancanza degli stessi, secondo le disposizioni in vigore per la Regione.
4. I consegnatari sono responsabili dei beni loro affidati finchè non ne abbiano ottenuto il legale discarico. Essi hanno l'obbligo di vigilare sul buon uso, sulla custodia e funzionalità dei beni stessi. Accertano i danni arrecati dai terzi ai beni loro assegnati per le relative azioni di tutela; non sono responsabili dell'abusivo e colpevole deterioramento dei beni regolarmente dati in uso o affidati a sub- consegnatari se non in quanto abbiano omesso di esercitare la vigilanza di loro competenza.
Art. 5
Ricognizione periodica dei beni
1. I beni immobili regionali, demaniali e patrimoniali, sono sottoposti a ricognizione periodica al fine della loro migliore utilizzazione e per l'aggiornamento dei valori iscritti negli inventari.
2. Le ricognizioni periodiche, fissate dalla Giunta regionale, sono effettuate a scadenze non superiori a dieci anni.

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