LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 10
DISCIPLINA DEI BENI REGIONALI - ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 10 APRILE 1989, N. 11
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 33 del 13 marzo 2003
Capo III
Disposizioni Finali
Art. 18
Riserva di diverse disposizioni regolamentari
1. Quando amministrazione, gestione e contabilità dei beni regionali sono di competenza del Consiglio regionale o degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione, sono fatte salve le diverse disposizioni dettate in materia dai rispettivi regolamenti.
Art. 19
Norme finali e transitorie
1. I prezzi di vendita dei beni immobili urbani, fintanto che non siano state determinate le tariffe d'estimo di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138 , sono individuati, di norma, applicando i criteri di cui al comma 4 dell'art. 52 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni.
Art. 20
Abrogazioni
1. Sono abrogate:
a) la L.R. 10 aprile 1989, n. 11;
b) la L.R. 7 novembre 1994, n. 44;
c) gli articoli dal 26 al 45 del Regolamento Regionale 11 novembre 1980, n. 53 e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.
2. Gli articoli dal 26 al 45 del R.R n. 53 del 1980 e successive modificazioni, continuano ad applicarsi fino all'approvazione degli atti di competenza della Giunta regionale di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge.
3.
Al comma 7 dell'art. 8 della L.R. 9 ottobre 1998, n. 31 sono soppresse le parole
" ad un prezzo non inferiore a quello stabilito dall'Ufficio tecnico erariale, " .
4. Le procedure in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relative alle alienazioni previste dal Capo III della L.R. n. 11 del 1989, continuano ad essere disciplinate fino alla loro conclusione dalle disposizioni di cui all'art. 16 della legge regionale medesima. Si intendono in corso le procedure per le quali sia stata presentata domanda nei termini ivi previsti.