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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 10

Art. 11

(prima sostituito comma 1, modificato comma 3, aggiunti commi 4 bis e 4 ter da art. 9 L.R. 12 marzo 2003 n. 3, poi sostituiti commi 1, 2 e 4 ter e aggiunti commi 3 bis, 3 ter, 3 quater e 4 quater da art. 7 L.R. 19 dicembre 2016, n. 22)

Alienazioni - Modalità
1. Alla cessione a terzi privati dei beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile della Regione si provvede mediante pubblico incanto. Qualora tale procedura risultasse infruttuosa, si potrà procedere alla vendita, previa idonea pubblicizzazione, mediante trattativa privata.
2. Il prezzo da porre a base d'asta è determinato ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della presente legge. Le stime sono effettuate dagli uffici regionali, su richiesta del competente servizio che, previa autorizzazione della Giunta regionale, può anche avvalersi di esperti e consulenti esterni.
3. La Regione può procedere alla alienazione di beni immobili ricorrendo direttamente alla trattativa privata nei seguenti casi:
a) qualora il valore di stima dell'immobile non superi l'importo di 250.000 Euro. Tale limite può essere periodicamente aggiornato, con provvedimento della Giunta regionale da pubblicarsi per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna, in base alle variazioni accertate dall'Istituto centrale di statistica nei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
b) quando i beni vengano alienati a persone che possono far valere un diritto di prelazione;
c) qualora i beni oggetto del contratto di alienazione siano acquistati da enti pubblici con vincolo di destinazione alla realizzazione di impianti, attrezzature, servizi pubblici rilevanti per il perseguimento di finalità di pubblico interesse. A tal fine sono equiparati agli enti pubblici le società a prevalente capitale pubblico.
3 bis. Le porzioni di aree appartenenti al patrimonio della Regione Emilia-Romagna, che risultino essere interessate dallo sconfinamento di opere eseguite su fondi attigui di proprietà altrui e quelle divenute aree di pertinenza possono essere alienate ricorrendo direttamente alla trattativa privata con il soggetto che legittimamente ne faccia richiesta. L'estensione dell'area di cui si chiede l'alienazione, oltre alla superficie oggetto di sconfinamento per l'esecuzione dei manufatti, potrà comprendere, alle medesime condizioni, una superficie di pertinenza entro e non oltre i tre metri dai confini dell'opera. Saranno a carico dell'acquirente le spese di frazionamento, nonché gli oneri inerenti l'occupazione pregressa delle aree regionali. La Giunta regionale provvede a definire i criteri e parametri inerenti la quantificazione del prezzo di cessione e della determinazione inerente l'indennità di occupazione pregressa.
3 ter. Possono essere ceduti a trattativa privata diretta i fondi interclusi e le porzioni di beni in comproprietà.
3 quater. Dell'intenzione di procedere all'alienazione dei beni di cui ai commi 3 bis e 3 ter tramite trattativa privata è assicurata adeguata pubblicizzazione sul sito internet istituzionale della Regione, fornendo le informazioni riguardo a individuazione, valore e soggetti coinvolti.
4. Nel caso di cui alla lett. a) del comma 3, l'alienazione è preceduta da idonea pubblicizzazione e, qualora vengano presentate più offerte, si procederà alla scelta del contraente mediante gara ufficiosa. La gara ufficiosa è altresì esperita nel caso di cui alla lett. b), qualora vi siano più soggetti aventi diritto a prelazione.
4 bis. I beni immobili appartenenti al demanio regionale a norma dell'articolo 822 del codice civile, possono essere alienati nei limiti e con le modalità stabiliti dalla legislazione vigente in materia.
4 ter. La Giunta regionale può provvedere alla dismissione di immobili avvalendosi delle disposizioni statali in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, comprese le disposizioni inerenti l'esonero dall'obbligo della consegna dei documenti relativi alla proprietà dei beni e alla regolarità urbanistico-edilizia e fiscale, l'esonero dall'obbligo di rendere le dichiarazioni urbanistiche e di conformità catastale richieste dalla legge per la validità degli atti, nonché dall'obbligo di allegazione del certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree interessate al trasferimento di cui all' articolo 3, commi 18 e 19 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 Sito esterno (Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 Sito esterno, come interpretato dall' articolo 11-quinquies, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 Sito esterno (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 Sito esterno.
4 quater. Gli eventuali esoneri e mancanze di cui al comma 4 ter sono adeguatamente evidenziati, per ogni bene oggetto di dismissione, nei relativi bandi nonché negli atti di alienazione.

Note del Redattore:

(Si riporta il testo dell'art. 10 L.R. 21 febbraio 2005 n. 12, riferentesi alle organizzazioni di volontariato:

Art. 10 Spazi ed attrezzature

1. Le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10 (Disciplina dei beni regionali - Abrogazione della L.R. 10 aprile 1989, n. 11) e successive modifiche si applicano alle organizzazioni iscritte ai registri di cui all'articolo 2, anche se prive di personalità giuridica. L'uso degli spazi e delle attrezzature può essere concesso a titolo gratuito alle seguenti condizioni:

a) le spese di gestione e di manutenzione ordinaria sono a carico delle organizzazioni concessionarie;

b) il legale rappresentante dell'organizzazione concessionaria s'impegna a restituire il bene nelle medesime condizioni in cui è stato consegnato, salvo il normale deperimento d'uso.)

(Si riporta il testo dell'art. 12, comma 3 della L.R. 19 dicembre 2016, n. 22:

Art. 12, comma 3

Nei procedimenti di dismissione già avviati o conclusi al momento di entrata in vigore della presente legge, la rateizzazione del prezzo di vendita è oggetto di definizione o revisione, su richiesta e a spese dell'interessato, nel rispetto delle condizioni e dei termini di durata stabiliti dall'articolo 16, commi 2 e 2 bis, della legge regionale n. 10 del 2000.)

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