Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 10

Art. 9
Alloggi di servizio
1. Gli alloggi assegnati a custodi o a personale la cui presenza sul luogo di lavoro è inderogabilmente richiesta per l'adempimento di un pubblico servizio sono concessi gratuitamente. L'atto di concessione è corredato da un disciplinare che stabilisce gli obblighi del concessionario.
2. Sono a carico del concessionario le spese di ordinaria manutenzione, quelle per i consumi, eccezion fatta per le spese di installazione dell'apparecchio telefonico ed il relativo canone fisso, per le quali può essere concesso un contributo qualora l'installazione sia motivata da ragioni di servizio.
3. La concessione di alloggi di servizio è disposta dal responsabile della struttura organizzativa competente in materia di demanio e patrimonio, su motivata richiesta della struttura organizzativa presso la quale sussiste l'esigenza di cui al comma 1.

Note del Redattore:

(Si riporta il testo dell'art. 10 L.R. 21 febbraio 2005 n. 12, riferentesi alle organizzazioni di volontariato:

Art. 10 Spazi ed attrezzature

1. Le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10 (Disciplina dei beni regionali - Abrogazione della L.R. 10 aprile 1989, n. 11) e successive modifiche si applicano alle organizzazioni iscritte ai registri di cui all'articolo 2, anche se prive di personalità giuridica. L'uso degli spazi e delle attrezzature può essere concesso a titolo gratuito alle seguenti condizioni:

a) le spese di gestione e di manutenzione ordinaria sono a carico delle organizzazioni concessionarie;

b) il legale rappresentante dell'organizzazione concessionaria s'impegna a restituire il bene nelle medesime condizioni in cui è stato consegnato, salvo il normale deperimento d'uso.)

(Si riporta il testo dell'art. 12, comma 3 della L.R. 19 dicembre 2016, n. 22:

Art. 12, comma 3

Nei procedimenti di dismissione già avviati o conclusi al momento di entrata in vigore della presente legge, la rateizzazione del prezzo di vendita è oggetto di definizione o revisione, su richiesta e a spese dell'interessato, nel rispetto delle condizioni e dei termini di durata stabiliti dall'articolo 16, commi 2 e 2 bis, della legge regionale n. 10 del 2000.)

Espandi Indice