Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share
Art. 10

(prima abrogato comma 1, modificati commi 2, 3 e 5 da art. 8 L.R. 12 marzo 2003 n. 3 poi sostituiti commi 2 e 3 e aggiunto comma 2 bis da art. 6 L.R. 19 dicembre 2016, n. 22, infine sostituito comma 2 bis ed abrogato comma 3 da art. 26 L.R. 25 luglio 2025, n. 9)

Alienazione dei beni immobili - Determinazione del prezzo e prelazioni
1. abrogato.
2. Il prezzo di vendita di ogni singolo bene è determinato con perizia di stima che fa riferimento prioritariamente:
a) per i terreni non suscettibili di edificabilità, ai valori agricoli di mercato;
b) per gli edifici ed i terreni edificabili, alle quotazioni semestralmente pubblicate dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) edito dall'Agenzia delle Entrate.
2 bis. Sugli importi determinati in base ai parametri di cui al comma 2, lettere a) e b), si applicano gli eventuali aumenti o riduzioni in funzione delle caratteristiche proprie di ogni singolo cespite. La Giunta regionale provvede, con propria deliberazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia, economicità dell’azione amministrativa, a individuare i casi in cui si procede alla determinazione del prezzo di vendita di ogni singolo bene previa verifica di congruità da parte del competente Ufficio provinciale del territorio dell'Agenzia delle Entrate.
3. abrogato
4. Nel caso di acquisto di un immobile da parte del conduttore o del concessionario, a questi può essere riconosciuta una indennità per i miglioramenti apportati alla cosa locata o data in concessione. A tal fine si applicano le disposizioni di cui all'art. 1592 del codice civile.
5. È riconosciuto il diritto di prelazione ai conduttori di immobili urbani, ad uso abitativo o commerciale, e di fondi rustici.

Note del Redattore:

(Si riporta il testo dell'art. 10 L.R. 21 febbraio 2005 n. 12, riferentesi alle organizzazioni di volontariato:

Art. 10 Spazi ed attrezzature

1. Le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10 (Disciplina dei beni regionali - Abrogazione della L.R. 10 aprile 1989, n. 11) e successive modifiche si applicano alle organizzazioni iscritte ai registri di cui all'articolo 2, anche se prive di personalità giuridica. L'uso degli spazi e delle attrezzature può essere concesso a titolo gratuito alle seguenti condizioni:

a) le spese di gestione e di manutenzione ordinaria sono a carico delle organizzazioni concessionarie;

b) il legale rappresentante dell'organizzazione concessionaria s'impegna a restituire il bene nelle medesime condizioni in cui è stato consegnato, salvo il normale deperimento d'uso.)

(Si riporta il testo dell'art. 12, comma 3 della L.R. 19 dicembre 2016, n. 22:

Art. 12, comma 3

Nei procedimenti di dismissione già avviati o conclusi al momento di entrata in vigore della presente legge, la rateizzazione del prezzo di vendita è oggetto di definizione o revisione, su richiesta e a spese dell'interessato, nel rispetto delle condizioni e dei termini di durata stabiliti dall'articolo 16, commi 2 e 2 bis, della legge regionale n. 10 del 2000.)

Espandi Indice