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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 11

MODIFICHE DELLA L.R. 12 MAGGIO 1994, N. 19 "NORME PER IL RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 502 Sito esterno, MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 7 DICEMBRE 1993, N. 517 Sito esterno" E DELLA L.R. 20 DICEMBRE 1994, N. 50 "NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, CONTABILITA', CONTRATTI E CONTROLLO DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE" AI SENSI DEL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229 Sito esterno

(Legge di pura modifica. Vedi artt. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 10 bis, 17, 20, 21 e 23 della L.R. 12 maggio 1994, n. 19; vedi artt. 15, 16, 16 bis, 18, 39, 40, 41, 42, 43, 51 e 51 bis della L.R. 20 dicembre 1994, n. 50. Abroga inoltre le seguenti leggi regionali: L.R. 28 maggio 1975, n. 35; L.R. 14 agosto 1989, n. 26; L.R. 9 marzo 1990, n. 15; L.R. 20 luglio 1994, n. 29)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 33 del 29 febbraio 2000

Art. 10
Sostituzione dell'art. 17 della l.r. 19/1994
1.
L'art. 17 della l.r. 19/1994 è sostituito dal seguente:
"Art. 17
Piano sanitario regionale
1. Il Piano sanitario regionale, di norma di durata triennale, in riferimento agli obiettivi del Piano sanitario nazionale e nel rispetto delle relative previsioni, prevede:
a) gli obiettivi di salute, nonchè gli indirizzi e i programmi necessari a soddisfare le esigenze di salute della popolazione regionale;
b) le aree prioritarie di intervento;
c) la definizione delle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario regionale e la individuazione di criteri di riparto efficaci e funzionali ad un'equa allocazione delle stesse;
d) le modalità di raccordo tra la programmazione regionale e la programmazione attuativa locale;
e) i progetti obiettivo e i progetti speciali;
f) le modalità di proposta e di approvazione da parte della Regione dei piani attuativi locali.
2. Il Piano sanitario è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, previo esame delle osservazioni eventualmente formulate dalla Conferenza Regione - Autonomie locali, nel rispetto delle procedure di cui ai commi 13 e 14 dell'art. 1 del decreto legislativo di riordino.
3. Le Università dell'Emilia-Romagna partecipano alla elaborazione del Piano sanitario regionale nelle forme e con le modalità di cui ai protocolli d'intesa stipulati tra Regione e Università.
4. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale ed alla Conferenza Regione - Autonomie locali, di cui all'art. 25 della l.r 3/1999, una relazione sull'attuazione del Piano sanitario regionale. ".

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