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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 11

MODIFICHE DELLA L.R. 12 MAGGIO 1994, N. 19 "NORME PER IL RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 502 Sito esterno, MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 7 DICEMBRE 1993, N. 517 Sito esterno" E DELLA L.R. 20 DICEMBRE 1994, N. 50 "NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, CONTABILITA', CONTRATTI E CONTROLLO DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE" AI SENSI DEL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229 Sito esterno

(Legge di pura modifica. Vedi artt. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 10 bis, 17, 20, 21 e 23 della L.R. 12 maggio 1994, n. 19; vedi artt. 15, 16, 16 bis, 18, 39, 40, 41, 42, 43, 51 e 51 bis della L.R. 20 dicembre 1994, n. 50. Abroga inoltre le seguenti leggi regionali: L.R. 28 maggio 1975, n. 35; L.R. 14 agosto 1989, n. 26; L.R. 9 marzo 1990, n. 15; L.R. 20 luglio 1994, n. 29)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 33 del 29 febbraio 2000

Art. 13
Integrazione dell'art. 39 della l.r. 50/1994
1.
Dopo il comma 6 dell'art. 39 della l.r. 50/1994 è inserito il seguente comma:
"6 bis. Il Direttore generale è coadiuvato da un Direttore amministrativo; l'incarico di Direttore amministrativo è conferito dalla Giunta regionale, acquisito il parere del Direttore generale dell'Agenzia, a dirigenti regionali, a persone esterne assunte ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 19 novembre 1992, n. 41, a dirigenti amministrativi del Servizio sanitario regionale in posizione di comando presso la Regione, dotati di capacità ed esperienza adeguate alle funzioni da svolgere. All'incarico di cui al presente comma si applicano le previsioni contenute nei commi 3, 4 e, 4 bis dell'art. 11 della l.r. 41/1992 ed il trattamento economico è definito assumendo a parametro quello previsto per il Direttore amministrativo delle Aziende sanitarie. ".

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