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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 11

MODIFICHE DELLA L.R. 12 MAGGIO 1994, N. 19 "NORME PER IL RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 502 Sito esterno, MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 7 DICEMBRE 1993, N. 517 Sito esterno" E DELLA L.R. 20 DICEMBRE 1994, N. 50 "NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, CONTABILITA', CONTRATTI E CONTROLLO DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE" AI SENSI DEL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229 Sito esterno

(Legge di pura modifica. Vedi artt. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 10 bis, 17, 20, 21 e 23 della L.R. 12 maggio 1994, n. 19; vedi artt. 15, 16, 16 bis, 18, 39, 40, 41, 42, 43, 51 e 51 bis della L.R. 20 dicembre 1994, n. 50. Abroga inoltre le seguenti leggi regionali: L.R. 28 maggio 1975, n. 35; L.R. 14 agosto 1989, n. 26; L.R. 9 marzo 1990, n. 15; L.R. 20 luglio 1994, n. 29)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 33 del 29 febbraio 2000

Art. 15
Integrazione della l.r. 50/1994
1.
Dopo l'art. 51 della l.r. 50/1994 è inserito il seguente articolo:
"Art. 51 bis
Regime delle sperimentazioni in corso
1. Le sperimentazioni gestionali già autorizzate dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 51, vigente anteriormente alle modifiche apportate dalla legge regionale di applicazione del d.lgs. 229/1999 Sito esterno, sono valutate sotto il profilo della convenienza e della qualità dei servizi ed approvate dalla Giunta regionale con apposito provvedimento.
2. Il provvedimento definisce le condizioni necessarie alla trasformazione della gestione sperimentale dei servizi in gestione ordinaria.
3. Qualora la sperimentazione gestionale abbia avuto ad oggetto l'affidamento di un servizio riguardante compiti diretti di tutela della salute per il tramite di una società mista a capitale pubblico e privato, il provvedimento stabilisce, inoltre, le condizioni attraverso cui l'Azienda sanitaria addiviene alla definizione del rapporto intercorrente con la società, prevedendo in particolare:
a) la partecipazione diretta dell'Azienda sanitaria nella società;
b) la durata del rapporto;
c) l'obbligo per la società di ottenere l'accreditamento regionale;
d) l'obbligo per la società di applicare le tariffe previste dal tariffario nazionale e regionale, secondo la disciplina vigente in ordine alla remunerazione delle prestazioni richieste dal Servizio sanitario nazionale e con la sottoscrizione dei contratti di fornitura richiesti dal Servizio sanitario nazionale e regionale;
e) la disciplina dei rapporti finanziari tra la società e l'Azienda sanitaria, nonchè la regolamentazione delle posizioni di comando del personale dipendente dell'Azienda sanitaria nella società;
f) il recepimento nello statuto della società e nei patti para-sociali delle prescrizioni dell'art. 9 bis del d.lgs. 502/1992 Sito esterno e successive modificazioni, con riferimento alla partecipazione azionaria pubblica.".
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