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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 11

MODIFICHE DELLA L.R. 12 MAGGIO 1994, N. 19 "NORME PER IL RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 502 Sito esterno, MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 7 DICEMBRE 1993, N. 517 Sito esterno" E DELLA L.R. 20 DICEMBRE 1994, N. 50 "NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, CONTABILITA', CONTRATTI E CONTROLLO DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE" AI SENSI DEL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229 Sito esterno

(Legge di pura modifica. Vedi artt. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 10 bis, 17, 20, 21 e 23 della L.R. 12 maggio 1994, n. 19; vedi artt. 15, 16, 16 bis, 18, 39, 40, 41, 42, 43, 51 e 51 bis della L.R. 20 dicembre 1994, n. 50. Abroga inoltre le seguenti leggi regionali: L.R. 28 maggio 1975, n. 35; L.R. 14 agosto 1989, n. 26; L.R. 9 marzo 1990, n. 15; L.R. 20 luglio 1994, n. 29)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 33 del 29 febbraio 2000

Art. 5
Sostituzione dell'art. 5 della l.r. 19/1994
1.
L'art. 5 della l.r. 19/1994 è così sostituito:
"Art. 5
Aziende e presidi ospedalieri
1. Il Direttore generale dell'Azienda ospedaliera, costituita o confermata ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo di riordino, definisce con atto aziendale di diritto privato l'organizzazione e il funzionamento dell'Azienda nel rispetto, in quanto compatibili, dei principi e dei criteri di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 4 e nei tempi e nei modi di cui ai commi 7, 8 e 9 del medesimo articolo e, per le Aziende ospedaliere ove insiste la facoltà di medicina e chirurgia, in conformità agli accordi attuativi dei protocolli d'intesa tra Regione e Università.
2. Le Aziende di cui al comma 1 espletano la propria attività di erogazione di prestazioni e servizi secondo quanto previsto dai piani di attività e dagli accordi contrattuali con le Aziende Unità sanitarie locali in conformità agli indirizzi del Piano sanitario regionale.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle Aziende ospedaliere in cui insiste la facoltà di medicina e chirurgia, in quanto compatibili con le indicazioni di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 Sito esterno recante la disciplina dei rapporti tra il Servizio sanitario nazionale e le Università.
4. All'accorpamento degli ospedali non costituiti in Azienda appartenenti ad una stessa Unità sanitaria locale in uno o più presidi ai sensi del comma 9 dell'articolo 4 del decreto legislativo di riordino, provvede il direttore generale entro sessanta giorni dall'insediamento, tenuto conto delle dimensioni e della composizione funzionale della rete ospedaliera previste in sede di determinazioni attuative del Piano sanitario regionale specificamente riferite a ciascun ambito provinciale e del parere della Conferenza dei Sindaci di cui all'articolo 11, e comunque nell'osservanza di criteri di economicità della gestione e nella salvaguardia delle esigenze di integrazione della rete ospedaliera con i servizi sanitari del territorio.
5. L'ordinamento interno dei servizi ospedalieri è disciplinato in modo uniforme mediante apposite direttive emanate dalla Giunta regionale. ".
Sito esterno

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