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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 12

ORDINAMENTO DEL SISTEMA FIERISTICO REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 34 del 29 febbraio 2000

Art. 21
Applicazione della legge
1. Le norme dettate dalla presente legge per le istanze di autorizzazione si applicano alle edizioni delle manifestazioni fieristiche dal secondo anno successivo a quello della sua entrata in vigore.
2. La Giunta regionale con propria deliberazione, entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, determina:
a) i sistemi idonei ed oggettivi di rilevazione e certificazione dei dati attinenti gli espositori e i visitatori delle manifestazioni fieristiche con qualifica internazionale e nazionale di cui all'art. 5, comma 6;
b) i requisiti di idoneità dei centri fieristici per lo svolgimento di manifestazioni internazionali e nazionali, regionali e locali nonchè le modalità di verifica della rispondenza dei quartieri fieristici a tali requisiti di cui all'art. 6, comma 3;
c) le modalità di funzionamento dell'Osservatorio regionale sul settore fieristico, di cui all'art. 19, comma 2.
3. Entro il termine di cui al comma 2, nel rispetto del principi relativi alla semplificazione dell'attività amministrativa, la Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, i documenti e le attestazioni che dovranno essere allegati all'istanza di cui all'art. 11 nonchè quelli relativi alla relazione consuntiva sulla manifestazione. A tale delibera la Regione assicura adeguata pubblicità.

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