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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 12

ORDINAMENTO DEL SISTEMA FIERISTICO REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 34 del 29 febbraio 2000

Capo III
DISCIPLINA DELLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE
Art. 10
Autorizzazione allo svolgimento delle attività fieristiche
1. La Regione autorizza lo svolgimento delle manifestazioni internazionali, nazionali e regionali, sentito il comune interessato per territorio nel quale si svolge la manifestazione.
2. I Comuni autorizzano lo svolgimento delle manifestazioni a rilevanza locale.
3. In ambito regionale possono essere svolte soltanto le manifestazioni fieristiche autorizzate ed organizzate secondo i principi e le norme della presente legge ed iscritte nel calendario fieristico regionale.
4. Nell'autorizzazione sono determinati i tempi e le modalità di svolgimento della manifestazione fieristica.
5. Il procedimento di autorizzazione delle manifestazioni fieristiche è finalizzato ad accertare, in relazione a ciascuna tipologia e qualifica delle manifestazione, che:
a) il soggetto richiedente sia legittimato ad organizzare la manifestazione e sia in possesso di capacità tecniche, organizzative ed economiche adeguate. Per quanto concerne le manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali deve essere esercitata l'attività da almeno due anni in analogo settore merceologico;
b) il centro espositivo sia idoneo alla tipologia della manifestazione, nonchè agli aspetti relativi alla sicurezza ed agibilità degli impianti, delle strutture e delle infrastrutture, nonchè per i requisiti dei servizi per lo svolgimento della manifestazione, anche in riferimento alla qualifica della stessa;
c) il regolamento di manifestazione e le modalità di organizzazione siano atti a garantire pari opportunità di accesso a tutti gli operatori interessati e qualificati per l'iniziativa;
d) le quote di partecipazione poste dall'organizzatore a carico dell'espositore rispondano a criteri di trasparenza.
6. E' fatto obbligo ai soggetti richiedenti l'autorizzazione, esclusi gli enti pubblici, per manifestazioni fieristiche con la qualifica di internazionale e nazionale di avere il proprio bilancio annuale certificato.
Art. 11
Requisiti e modalità per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni fieristiche regionali
1. Le richieste di autorizzazione, sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto organizzatore, sono presentate alla Regione, entro i termini annualmente stabiliti dall'assessore competente. Tali termini possono essere differenziati in relazione alla qualifica delle manifestazioni fieristiche e non possono superare di norma il 31 maggio dell'anno precedente a quello in cui si svolgono le manifestazioni stesse.
2. I documenti e le attestazioni che devono essere allegati all'istanza di cui al comma 1, a pena di irricevibilità, nonchè quelli relativi alla relazione consuntiva sulla manifestazione sono determinati dalla deliberazione di cui all'art. 21, comma 3.
3. Il soggetto richiedente l'autorizzazione può comunque allegare all'istanza ogni altro documento ritenuto rilevante ai fini dell'istruttoria di cui al seguente articolo.
4. Entro il 31 luglio, la Giunta regionale provvede a trasmettere ai Comuni territorialmente competenti le istanze relative alle manifestazioni fieristiche che la Giunta stessa non ritiene qualificabili nè nazionali, nè regionali; della trasmissione è data comunicazione al soggetto richiedente.
Art. 12
Istruttoria
1. L'amministrazione procedente esamina nel merito le istanze pervenute nei termini, che non siano dichiarate irricevibili ai sensi del comma 2 dell'art. 11.
2. Su istanza di parte, l'amministrazione procedente consente, per errore scusabile o per fondate ragioni, la rimessione in termini, nonchè la rettifica o l'integrazione di istanze dichiarate irricevibili.
3. In caso di concorrenza di più istanze relative a manifestazioni fieristiche aventi analoghe caratteristiche per periodo di svolgimento, settori merceologici o di mercati di commercializzazione, tali da causare concorrenze dannose per il sistema fieristico regionale, l'amministrazione regionale promuove un accordo tra i soggetti interessati diretto al superamento della situazione di conflitto.
4. In caso di mancato accordo, l'amministrazione rilascia l'autorizzazione alla manifestazione ritenuta più idonea in base ad una valutazione comparativa delle diverse istanze presentate. In particolare costituiscono criteri preferenziali:
a) la capacità professionale e la solidità organizzativa e finanziaria del soggetto che presenta l'istanza, nonchè l'esperienza acquisita nell'organizzazione di manifestazioni di equivalente merceologia;
b) la coerenza con gli obiettivi regionali in materia di promozione e di internazionalizzazione dell'economia regionale e locale;
c) il grado di specializzazione della manifestazione relativamente al settore merceologico interessato;
d) l'ampiezza del programma promozionale della manifestazione.
5. Il procedimento di autorizzazione e di attribuzione della qualifica deve in ogni caso concludersi entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di svolgimento delle manifestazioni fieristiche.
Art. 13
Conflitto tra autorizzazioni comunali
1. I comuni trasmettono alla Giunta regionale copia dei provvedimenti di autorizzazione di loro competenza ai fini dell'iscrizione nel calendario regionale di cui all'art. 14.
2. La Giunta regionale, qualora riscontri situazioni di conflitto tra manifestazioni locali autorizzate da comuni diversi o con altre manifestazioni di qualifica superiore promuove un accordo tra i titolari delle autorizzazioni ed i comuni interessati. In caso di mancato accordo, la Giunta regionale procede d'ufficio alle opportune modifiche nella misura strettamente necessaria al superamento del conflitto.
3. Il procedimento di cui al comma 2 deve improrogabilmente concludersi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di svolgimento delle manifestazioni fieristiche.
Art. 14
Calendario fieristico regionale
1. Le manifestazioni autorizzate sono iscritte nel calendario regionale delle manifestazioni fieristiche, approvato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione di cui all'art. 16.
2. Il calendario regionale è emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale entro il 30 novembre di ciascun anno e pubblicato sul Bollettino Ufficiale.
3. L'iscrizione deve indicare:
a) il luogo della manifestazione;
b) la denominazione ufficiale della manifestazione;
c) il soggetto organizzatore;
d) le date di apertura e di chiusura;
e) il tipo e la qualifica della manifestazione;
f) i settori merceologici ammessi;
g) l'area espositiva netta, coperta e scoperta;
h) gli estremi del provvedimento di autorizzazione.
4. Su istanza dei titolari delle autorizzazioni per manifestazioni fieristiche, l'amministrazione procedente, fino all'approvazione del calendario regionale, autorizza le modifiche dei dati soggetti ad iscrizione che si rendano necessarie per giustificato motivo.
5. Sono ammesse integrazioni e modifiche al calendario fieristico regionale solo se adeguatamente motivate.
Art. 15
Divieti, sanzioni e vigilanza
1. E' vietata l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni fieristiche di qualsiasi tipo e qualifica non autorizzate a norma della presente legge o la cui autorizzazione sia stata revocata.
2. In caso di svolgimento di manifestazioni fieristiche in violazione del divieto di cui al comma 1, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione ne vieta l'apertura o ne dispone la chiusura immediata, con addebito al soggetto organizzatore di ogni relativa spesa, informando del provvedimento il Prefetto territorialmente competente per i conseguenti provvedimenti coattivi.
3. Chiunque organizzi o pubblicizzi manifestazioni fieristiche non autorizzate o non iscritte nel calendario fieristico regionale:
a) è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da L. 50.000 (pari a Euro 25,82) a L.500.000 (pari a Euro 258,23) per ogni metro quadrato di superficie espositiva netta occupata;
b) non può presentare, a pena di inammissibilità, istanza di autorizzazione per le stesse o altre manifestazioni fieristiche per la durata di tre anni.
4. Il disposto di cui alla lettera b) del comma 3 si applica anche a chiunque rinunci all'organizzazione di manifestazioni fieristiche autorizzate, salvo che per comprovate ragioni di mercato o per cause di forza maggiore.
5. Chiunque organizzi o pubblicizzi manifestazioni fieristiche ai sensi della presente legge in date, in località, con denominazioni, con qualifiche, con modalità o programmi diversi da quelli autorizzati, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 25.000 (pari a Euro 12,91) a L.250.000 (pari a Euro 129,11) per ogni metro quadrato di superficie espositiva netta occupata.
6. Chiunque, organizzando manifestazioni fieristiche, non applichi in tutto o in parte il regolamento di manifestazione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da L.20.000 (pari a Euro 10,33) a L. 200.000 (pari a Euro 103,29) per ogni metro quadrato di superficie espositiva netta occupata.
7. Chiunque, organizzando manifestazioni fieristiche, applichi tasse di iscrizione o quote di partecipazione degli espositori o prezzi dei biglietti di ingresso dei visitatori diversi o superiori a quelli indicati nella richiesta di autorizzazione, senza essere stato precedentemente autorizzato in via esplicita dalla Regione o dal Comune, sulla base di comprovati e imprevisti motivi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 20.000 (pari a Euro 10,33) a L.200.000 (pari a Euro 103,29) per ogni metro quadrato di superficie espositiva netta occupata.
8. In caso di manifestazioni fieristiche locali, le predette sanzioni amministrative pecuniarie sono ridotte alla metà.
9. La vigilanza per il rispetto delle norme della presente legge, l'accertamento delle violazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative e la riscossione delle somme dovute dai trasgressori spettano ai Comuni per le manifestazioni fieristiche locali ed alla Regione per le manifestazioni di qualifica superiore.
10. Gli espositori interessati possono segnalare alla Regione o al Comune competente atti e comportamenti degli organizzatori di manifestazioni fieristiche ritenuti sanzionabili ai sensi dei commi 6 e 7. A seguito della segnalazione la autorità competente compie i necessari accertamenti e, in caso di esito positivo, applica le sanzioni indicate ai commi 6 e 7. Dell'esito del procedimento è data comunicazione al soggetto che ha effettuato la segnalazione.

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