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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 12

Art. 19
Osservatorio regionale sul sistema fieristico
1. La Regione svolge funzioni di osservatorio sul sistema fieristico regionale al fine di realizzare uno studio sistematico delle dimensioni del mercato fieristico regionale volto alla valorizzazione delle capacità regionali in ottica nazionale e internazionale.
2. Le funzioni di osservatorio si esplicano in particolare nell'elaborazione di un rapporto statistico di aggiornamento annuale.
3. Con atto dirigenziale della struttura competente sono disciplinate le modalità di funzionamento dell'osservatorio.

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