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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 12

Art. 21

(sostituito comma 2, abrogati commi 1 e 3 da art. 18 L.R. 27 giugno 2014 n. 7)

Applicazione della legge
1. abrogato.
2. La Giunta regionale con propria deliberazione determina:
a) i sistemi idonei ed oggettivi di rilevazione e certificazione dei dati attinenti gli espositori e i visitatori delle manifestazioni fieristiche con qualifica internazionale e nazionale di cui all'articolo 5, comma 5;
b) i requisiti di idoneità dei centri fieristici per lo svolgimento di manifestazioni internazionali e nazionali, regionali e locali nonché le modalità di verifica della rispondenza dei quartieri fieristici ai requisiti di cui all'articolo 6, comma 3;
c) i criteri per il riconoscimento delle qualifiche internazionale, nazionale, regionale e locale;
d) i documenti e le attestazioni da allegare alla comunicazione nonché quelli relativi alla relazione consuntiva sulla manifestazione, come previsto dall'articolo 11.
3. abrogato.

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