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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 12

Art. 3
Tipologie delle manifestazioni fieristiche
1. Rientrano tra le manifestazioni fieristiche disciplinate dalla presente legge le seguenti tipologie:
a) fiere generali, senza limitazioni merceologiche, aperte al pubblico, dirette alla presentazione ed all'eventuale vendita, anche con consegna immediata, dei beni e dei servizi esposti;
b) fiere specializzate, limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o tra loro connessi, riservate agli operatori professionali, dirette alla presentazione, alla promozione e alla contrattazione, senza consegna immediata, dei beni e dei servizi esposti, con contrattazione solo su campione e con possibile accesso del pubblico in qualità di visitatore;
c) mostre-mercato, limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o connessi tra loro, aperte al pubblico o ad operatori professionali, dirette alla promozione e alla vendita dei prodotti esposti;
d) esposizioni, le manifestazioni aperte al pubblico dirette alla promozione sociale, culturale, tecnica e scientifica, con esclusione di ogni immediata finalità commerciale.
2. L'attività di vendita all'interno delle "fiere generali" e delle "mostre-mercato" e l'accesso al pubblico indifferenziato per le "fiere specializzate" sono disciplinati esclusivamente dal regolamento di manifestazione.
3. Nello svolgimento delle manifestazioni fieristiche, devono comunque applicarsi tutte le normative igienico-sanitarie e di sicurezza ambientale e sul lavoro previste dalle leggi vigenti.
4. La durata delle manifestazioni fieristiche non può superare di norma il periodo di 15 giorni, salvo deroghe concesse in via eccezionale dall'amministrazione competente in presenza di particolari condizioni produttive e commerciali.

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