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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 12

Capo IV
Promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale
Art. 16

(abrogata lettera b) del comma 4 da art. 1 L.R. 27 luglio 2005 n. 16, infine abrogato intero articolo da art. 21 L.R. 27 giugno 2014 n. 7)

Commissione regionale consultiva per il settore fieristico
abrogato.
Art. 16 bis
Tavolo per il sistema fieristico regionale
1. Al fine di elaborare iniziative volte alla promozione e alla realizzazione di un sistema fieristico regionale integrato e coordinato è istituito il Tavolo per il sistema fieristico regionale, il quale per lo svolgimento delle proprie attività può avvalersi di apposita struttura tecnico-giuridica.
2. Con apposito atto della Giunta regionale sono definiti i criteri di composizione e le modalità di funzionamento del Tavolo, nonché i compiti del medesimo.
Art. 17
Iniziative promozionali all'estero
1. La Regione può concorrere finanziariamente, nell'ambito e con le modalità previste dai programmi di promozione dell'esportazione e dell'internazionalizzazione disciplinati dal programma regionale per le attività produttive industriali di cui all'articolo 54 della legge regionale n. 3 del 1999, alla promozione ed allo sviluppo sui mercati esteri del sistema fieristico regionale. Tali iniziative sono realizzate dalle società fieristiche che gestiscono centri fieristici o dalle società organizzatrici di manifestazioni fieristiche e riguardano:
a) lo svolgimento di attività sui mercati esteri, al fine di acquisire espositori e visitatori professionali esteri alle manifestazioni fieristiche dell'Emilia-Romagna, per un incremento dell'internazionalizzazione dell'offerta e della domanda;
b) lo svolgimento di attività promozionali ed espositive sui mercati esteri con progetti organici finalizzati a promuovere aree merceologiche o filiere del sistema produttivo e fieristico regionale, in collaborazione con i rispettivi soggetti associativi rappresentativi.
2. Il concorso alle iniziative promozionali di cui al comma 1 può avvenire, nel rispetto dell'articolo 64 dello Statuto regionale, anche mediante la partecipazione della Regione alle società fieristiche che gestiscono centri fieristici.
Art. 18

(modificato comma 1, abrogato comma 3 da art. 16 L.R. 27 giugno 2014 n. 7)

Programma di qualificazione dei centri fieristici
1. La Regione, d'intesa con gli enti locali interessati e con i soggetti gestori dei centri fieristici può sottoscrivere accordi per concorrere a sostenere, attraverso la concessione di contributi in conto capitale, progetti di qualificazione dei centri fieristici. Tale concorso può realizzarsi anche attraverso la partecipazione al capitale sociale dei soggetti gestori dei centri fieristici, nel rispetto dell'articolo 64 dello Statuto regionale.
2. La Regione sostiene, attraverso la concessione di contributi in conto capitale, interventi che prevedono la realizzazione di servizi specializzati, con priorità per le iniziative attuate in collaborazione tra i gestori di diversi centri fieristici.
3. abrogato.
Art. 19
Osservatorio regionale sul sistema fieristico
1. La Regione svolge funzioni di osservatorio sul sistema fieristico regionale al fine di realizzare uno studio sistematico delle dimensioni del mercato fieristico regionale volto alla valorizzazione delle capacità regionali in ottica nazionale e internazionale.
2. Le funzioni di osservatorio si esplicano in particolare nell'elaborazione di un rapporto statistico di aggiornamento annuale.
3. Con atto dirigenziale della struttura competente sono disciplinate le modalità di funzionamento dell'osservatorio.

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