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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 13

NORME IN MATERIA DI SPORT

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 35 del 29 febbraio 2000

Art. 1
Finalità e definizioni
1. La Regione Emilia-Romagna riconosce la funzione sociale dello sport e della pratica delle attività motorio sportive e ricreative sotto il profilo della formazione e della tutela della salute dei cittadini, dello sviluppo delle relazioni sociali e del miglioramento degli stili di vita.
2. La Regione persegue gli obiettivi della politica sportiva per tutti i cittadini mediante:
a) un coordinamento degli interventi di politica sociale per il benessere dei cittadini, per la diffusione della cultura della pratica delle attività motorio ricreative e sportive, favorendone l'integrazione con gli interventi relativi alle politiche educative, formative, culturali, della salute, della tutela sanitaria e miranti al superamento del disagio sociale;
b) una equilibrata distribuzione e congruità degli impianti e degli spazi aperti al fine di garantire a ciascuno la possibilità di partecipare ad attività fisico-ricreative in un ambiente sicuro e sano.
3. A tal fine la Regione:
a) promuove l'attività degli enti e delle associazioni che operano senza fini di lucro;
b) favorisce lo sviluppo e la qualificazione degli spazi e degli impianti sportivi, privilegiando le forme più adeguate di gestione degli stessi anche ai fini del loro migliore utilizzo;
c) promuove attività ed iniziative volte al sostegno dell'associazionismo sportivo;
d) favorisce l'integrazione delle politiche sportive, con quelle turistiche e culturali, economiche ed i relativi interventi in materia di infrastrutture ed urbanistica, attrezzature, impianti e servizi per la mobilità ed il tempo libero, in un quadro di valorizzazione e tutela del patrimonio naturalistico e ambientale;
e) promuove la diffusione delle attività sportive nelle scuole, sostenendo la cultura dell'attività motorio ricreativa in accordo con le istituzioni scolastiche e gli enti locali, incentivando il rapporto con le associazioni del territorio.
4. Ai fini della presente legge, si intende per sport qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o non, abbia come obiettivo l'espressione o il miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali e l'ottenimento di risultati competitivi. Sono escluse dai benefici della presente legge le attività svolte in ambito professionistico.

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