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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 13

NORME IN MATERIA DI SPORT

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 35 del 29 febbraio 2000

Art. 2
Funzioni regionali in materia di sport
1. La Regione esercita le seguenti funzioni:
a) organizzazione e coordinamento di attività di monitoraggio, studi e ricerche, costituzione di banche dati e reti informative nel settore dello sport;
b) programmazione regionale delle sedi degli impianti e degli spazi destinati all'attività sportiva, al fine di favorire la loro effettiva fruizione da parte dei cittadini, la perequazione della dotazione di impianti sportivi nel territorio regionale, il miglioramento e la qualificazione delle strutture e delle attrezzature esistenti;
c) incentivazione dell'accesso al credito per gli impianti, gli spazi e le attrezzature sportive da parte dei soggetti operanti nel settore dello sport, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti di credito;
d) promozione dell'avviamento alla pratica sportiva in particolare dei bambini, dei giovani, anche contrastandone l'abbandono precoce, degli anziani e dei soggetti più svantaggiati, in collaborazione con gli Enti locali, il CONI, le istituzioni scolastiche e gli enti di promozione sportiva;
e) formazione e qualificazione degli operatori;
f) tutela dei cittadini che praticano lo sport, anche definendo standard e requisiti per lo svolgimento di attività;
g) tutela della salute dei praticanti l'attività sportiva attraverso forme di coordinamento delle funzioni sanitarie riguardanti la pratica sportiva agonistica ed amatoriale;
h) promozione di interventi diretti a diffondere l'attività motoria e sportiva come mezzo efficace di prevenzione, mantenimento e recupero della salute fisica e psichica.
2. La Regione esercita le funzioni di cui al comma 1 nell'ambito della propria programmazione e secondo le disposizioni di cui al presente articolo.
3. La Regione, per l'esercizio delle funzioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1, approva il programma triennale di cui al titolo II concernente la costruzione, l'adeguamento, la riconversione, l'innovazione tecnologica, l'acquisto delle sedi, delle infrastrutture e delle attrezzature.
4. Le funzioni di cui alle lettere d) ed e) del comma 1, sono realizzate, di norma, tramite convenzione, in collaborazione con soggetti pubblici e privati, con le Federazioni sportive riconosciute dal CONI e con le associazioni iscritte nell'Albo regionale o negli Albi provinciali di cui alla L.R. 7 marzo 1995 n. 10, attraverso:
a) la concessione di contributi per attività, iniziative sperimentali e manifestazioni sportive di particolare valenza, di livello almeno regionale;
b) la promozione di campagne di informazione per il miglioramento del benessere psico-fisico dei cittadini nonchè per la diffusione ed il corretto esercizio delle attività sportive.
5. Le funzioni di cui alla lettera g) ed h) del comma 1, sono realizzate in sede di attuazione del Piano sanitario regionale, attraverso l'emanazione di apposite direttive, utilizzando allo scopo le strutture del Servizio sanitario regionale.

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