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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 13

NORME IN MATERIA DI SPORT

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 35 del 29 febbraio 2000

Art. 3
Funzioni delle Province e dei Comuni
1. Province e Comuni partecipano alla definizione dei programmi regionali in materia di sport per il tramite della Conferenza Regione-Autonomie Locali.
2. La Conferenza Regione-Autonomie Locali designa i membri rappresentanti in seno alla Consulta di cui all'art. 6.
3. Province e Comuni concorrono all'attuazione delle finalità della presente legge, collaborando con la Regione per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 2 comma 1 lett. b), d) ed e) ed all'art. 4.
4. In particolare le Province esercitano, per il proprio ambito territoriale, funzioni di:
a) programmazione e coordinamento istituzionale ed associativo, potendo a tal fine istituire sedi di confronto tra i Comuni e le Organizzazioni sportive;
b) predisposizione, sulla base delle proposte degli enti locali, delle associazioni e dei soggetti pubblici e privati, dei programmi provinciali per l'impiantistica sportiva.
5. In particolare i Comuni:
a) svolgono funzioni amministrative e promozionali anche attraverso le forme coordinate previste dagli artt. 20 e 21 della L.R. 21 aprile 1999 n. 3;
b) elaborano i progetti riguardanti l'impiantistica sportiva.

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