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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 13

NORME IN MATERIA DI SPORT

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 35 del 29 febbraio 2000

Art. 4
Monitoraggio e ricerca
1. La Regione esercita le funzioni di " Osservatorio del sistema sportivo regionale " , in attuazione della lettera a) del comma 1 dell'art. 2, mediante la raccolta di informazioni e dati, anche in collaborazione con gli enti locali, il CONI, gli enti di promozione sportiva ed altri enti pubblici e privati, al fine di perseguire una puntuale conoscenza della domanda e dell'offerta di sport ed una costante informazione agli enti ed agli operatori del settore.
2. Per l'attuazione del comma 1 la Regione promuove altresì, studi, ricerche ed attività di divulgazione.
3. I soggetti destinatari di finanziamenti ai sensi della presente legge sono tenuti a fornire dati e informazioni per lo svolgimento delle attività di osservatorio. La Regione è autorizzata a trattare, anche attraverso l'ausilio di strumenti elettronici, i dati raccolti, nonchè a comunicarli e diffonderli, anche in forma aggregata.

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