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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 13

NORME IN MATERIA DI SPORT

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 35 del 29 febbraio 2000

Art. 6
Consulta regionale dello sport
1. La Regione costituisce la Consulta regionale dello sport con funzione consultiva per le attività della Giunta regionale oggetto della presente legge, con particolare riferimento a quelle di programmazione, tutela dei cittadini, monitoraggio e ricerca.
2. La Consulta si avvale delle risultanze delle attività dell'Osservatorio di cui all'art. 4.
3. La composizione della Consulta deve prevedere la presenza dei rappresentanti degli enti locali, delle istituzioni scolastiche ed universitarie, delle associazioni professionali, degli enti di promozione sportiva, del CONI regionale, delle organizzazioni sportive private.
4. La definizione della composizione e le modalità di funzionamento della Consulta sono stabilite dalla Giunta regionale. La partecipazione alla Consulta è senza oneri per la Regione.

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