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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 13

NORME IN MATERIA DI SPORT

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 35 del 29 febbraio 2000

Capo II
INTERVENTI PER L'IMPIANTISTICA
Art. 7
Programma regionale per l'impiantistica e gli spazi sportivi
1. Per la realizzazione degli interventi previsti al comma 3 dell'art. 2 il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva il programma triennale per l'impiantistica sportiva e per gli impianti e gli spazi destinati alle attività motorio sportive.
2. Il programma triennale, elaborato sulla base delle proposte degli Enti locali sentita la Consulta Regionale dello Sport, prima della sua approvazione sarà sottoposto all'apposito parere della Conferenza Regione- Autonomie locali.
Art. 8
Contributi regionali
1. I contributi regionali di cui al presente titolo sono concessi ad enti locali, associazioni iscritte nell'albo regionale o negli albi provinciali di cui alla L.R. 10/95, e privati, in conto capitale o in conto interesse attualizzato, con abbattimento non superiore all'80% del tasso praticato dall'istituto bancario.
2. La Regione assegna i contributi sulla base di apposite graduatorie, in considerazione delle priorità espresse dalle Province.
Art. 9
Dichiarazione di pubblica utilità
1. Gli impianti sportivi ammissibili a contributo ed inseriti nelle graduatorie di cui al comma 2 dell'art. 8, ancorchè non finanziati, sono considerati opere destinate a servizi di interesse generale.
2. L'inserimento in graduatoria ai sensi del comma 1 equivale, ad ogni effetto di legge, alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865 Sito esterno, concernente " Norme sulla espropriazione per pubblica utilità " e successive modificazioni. Tale effetto dichiarativo cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.
Art. 10
Tutela dei praticanti
1. Le strutture sportive aperte al pubblico per l'esercizio di attività motorie finalizzate a contribuire ad un corretto sviluppo, mantenimento o recupero psico-fisico della persona utilizzano la presenza costante di almeno un istruttore di educazione fisica in possesso del diploma universitario dell'Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF), di cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88 Sito esterno o di Laurea in Scienze Motorie di cui al D.Lgs. 8 maggio 1998, n. 178 Sito esterno. A uno di detti istruttori è assegnata la responsabilità dell'applicazione dei programmi attuati nella struttura.
2. I soggetti esercenti le strutture di cui al comma 1, a titolo gratuito od oneroso, indicano in ogni forma di comunicazione pubblica lo standard regionale adottato fra quelli individuati dalla Giunta regionale in applicazione della lettera f) del comma 1 dell'art. 2.
3. Ai fini dell'accertamento della rispondenza ai requisiti di cui ai commi precedenti, gli esercenti le attività di cui al comma 1 sono tenuti a rendere al Comune, prima dell'inizio dell'esercizio dell'attività, apposita denuncia di attività, ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno, nonchè dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 Sito esterno con cui è attestato:
a) l'acquisizione da parte dell'esercente di almeno un istruttore in possesso di uno dei titoli di cui al comma 1 e la conoscenza dell'obbligo previsto dal medesimo comma come condizione per l'esercizio dell'attività;
b) lo standard adottato ai sensi del comma 2.
4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del comma 1 del presente articolo:
a) le attività per l'educazione fisica previste dai programmi scolastici del competente Ministero;
b) le attività motorie disciplinate da norme approvate dalle Federazioni sportive nazionali e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

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