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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 13

NORME IN MATERIA DI SPORT

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 30 gennaio 2001 n. 3

L.R. 9 dicembre 2002 n. 34

Art. 13
Sanzioni
1. Le associazioni sportive, gli organizzatori di manifestazioni o i titolari di impianti che siano riconosciuti responsabili di aver indotto o consentito l'assunzione di sostanze alteranti le normali funzioni fisiologiche con le modalità stabilite dalle disposizioni in materia di controllo anti-doping, sono soggetti alla revoca dei contributi eventualmente concessi e non possono accedere ai benefici previsti dalla presente legge.

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