LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 13
NORME IN MATERIA DI SPORT
Capo III
Interventi per l'associazionismo sportivo e ricreativo
Art. 11
(sostituito comma 1 da art. 20 L.R. 9 dicembre 2002 n. 34)
Interventi a favore dell'associazionismo sportivo e ricreativo
1. La Regione, in concorso con le Province ed i Comuni, nell'ambito della propria programmazione, a sostegno delle attività organizzative e di coordinamento delle associazioni regionali sportive e ricreative iscritte nel registro regionale di promozione sociale, concede contributi finalizzati a progetti di promozione, diffusione e organizzazione dell'associazionismo sportivo e ricreativo.
2.
La Giunta regionale prevede i criteri e le tipologie di intervento, il livello massimo dei contributi regionali, i requisiti dei soggetti realizzatori e le modalità di attuazione.