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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 13

NORME IN MATERIA DI SPORT

Art. 12

(sostituito comma 2 da art. 2 L.R. 30 gennaio 2001 n. 3;

abrogato comma 5 da art. 21 L.R. 9 dicembre 2002 n. 34)

Norme transitorie e di prima applicazione
1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni delle leggi regionali previgenti, ancorché abrogate.
2. Entro il 30 giugno 2002, le strutture già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano a quanto previsto dagli articoli 10, comma 1 e 12 bis e gli esercenti sono tenuti a rendere al Comune apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attestano di aver acquisito la disponibilità di almeno un istruttore in possesso dei requisiti previsti dagli stessi articoli e che lo impiegano secondo quanto dette disposizioni prevedono.
3. In sede di prima applicazione della presente legge e fino all'entrata in vigore degli standard regionali di cui al comma 2 dell'art. 10, coloro che iniziano l'esercizio delle attività di cui al comma 1 di detto articolo sono tenuti alla sola dichiarazione prevista dalla lettera a) del comma 3 del medesimo.
4. Entro tre mesi dall'entrata in vigore degli standard regionali di cui al comma 2 dell'art. 10 coloro che esercitano le attività di cui al comma 1 di detto articolo sono tenuti a rendere la dichiarazione prevista dalla lettera b) del comma 3 del medesimo.
5. abrogato

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