Espandi Indice

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 13

NORME IN MATERIA DI SPORT

Art. 12 bis

(articolo aggiunto da art. 1 L.R. 30 gennaio 2001, n. 3)

Responsabilità dell'applicazione dei programmi. Prima applicazione
1. Nelle strutture già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge la responsabilità delle applicazione dei programmi della attività motoria può essere affidata, oltre che ad uno dei soggetti di cui al comma 1 dell'art. 10, anche ad un operatore che vi abbia svolto attività di istruttore ed abbia frequentato apposito corso istituito dalla Giunta regionale, superando positivamente il relativo esame finale.
2. A tal fine gli operatori che abbiano svolto documentata attività di istruttore nelle strutture di cui al comma 1 per un periodo di almeno 24 mesi, a decorrere dal 1 gennaio 1996 fino al 31 dicembre 2000, possono candidarsi alla partecipazione al corso regionale.
3. A coloro che superano positivamente l'esame finale del corso regionale può essere assegnata la responsabilità dell'applicazione dei programmi presso le strutture di cui al comma 1. Dell'avvenuto conferimento di tale responsabilità gli esercenti le attività devono dare atto con la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al comma 2 dell'art. 12.
4. Il corso organizzato con modalità stabilite dalla Giunta regionale che definisce anche l'entità delle quote di partecipazione degli operatori interessati.

Espandi Indice