LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 13
NORME IN MATERIA DI SPORT
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 14
Norme finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità a norma di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, in sede di approvazione della legge annuale di bilancio.