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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 13

NORME IN MATERIA DI SPORT

Capo III
Interventi per l'associazionismo sportivo e ricreativo
Art. 11

(già sostituito comma 1 da art. 20 L.R. 9 dicembre 2002 n. 34, in seguito sostituito comma 1 da art. 87 L.R. 30 luglio 2015 n. 13)

Interventi a favore dell'associazionismo sportivo e ricreativo
1. La Regione, in concorso con i Comuni, nell'ambito della propria programmazione, a sostegno delle attività organizzative e di coordinamento delle associazioni di livello regionale sportive e ricreative, iscritte nel registro regionale di promozione sociale, concede contributi finalizzati a progetti di promozione, diffusione e organizzazione dell'associazionismo sportivo e ricreativo.
2. La Giunta regionale prevede i criteri e le tipologie di intervento, il livello massimo dei contributi regionali, i requisiti dei soggetti realizzatori e le modalità di attuazione.

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