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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 13

NORME IN MATERIA DI SPORT

Capo IV
Disposizioni transitorie e finali
Art. 12

(sostituito comma 2 da art. 2 L.R. 30 gennaio 2001 n. 3;

abrogato comma 5 da art. 21 L.R. 9 dicembre 2002 n. 34)

Norme transitorie e di prima applicazione
1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni delle leggi regionali previgenti, ancorché abrogate.
2. Entro il 30 giugno 2002, le strutture già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano a quanto previsto dagli articoli 10, comma 1 e 12 bis e gli esercenti sono tenuti a rendere al Comune apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attestano di aver acquisito la disponibilità di almeno un istruttore in possesso dei requisiti previsti dagli stessi articoli e che lo impiegano secondo quanto dette disposizioni prevedono.
3. In sede di prima applicazione della presente legge e fino all'entrata in vigore degli standard regionali di cui al comma 2 dell'art. 10, coloro che iniziano l'esercizio delle attività di cui al comma 1 di detto articolo sono tenuti alla sola dichiarazione prevista dalla lettera a) del comma 3 del medesimo.
4. Entro tre mesi dall'entrata in vigore degli standard regionali di cui al comma 2 dell'art. 10 coloro che esercitano le attività di cui al comma 1 di detto articolo sono tenuti a rendere la dichiarazione prevista dalla lettera b) del comma 3 del medesimo.
5. abrogato
Art. 12 bis

(articolo aggiunto da art. 1 L.R. 30 gennaio 2001, n. 3)

Responsabilità dell'applicazione dei programmi. Prima applicazione
1. Nelle strutture già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge la responsabilità delle applicazione dei programmi della attività motoria può essere affidata, oltre che ad uno dei soggetti di cui al comma 1 dell'art. 10, anche ad un operatore che vi abbia svolto attività di istruttore ed abbia frequentato apposito corso istituito dalla Giunta regionale, superando positivamente il relativo esame finale.
2. A tal fine gli operatori che abbiano svolto documentata attività di istruttore nelle strutture di cui al comma 1 per un periodo di almeno 24 mesi, a decorrere dal 1 gennaio 1996 fino al 31 dicembre 2000, possono candidarsi alla partecipazione al corso regionale.
3. A coloro che superano positivamente l'esame finale del corso regionale può essere assegnata la responsabilità dell'applicazione dei programmi presso le strutture di cui al comma 1. Dell'avvenuto conferimento di tale responsabilità gli esercenti le attività devono dare atto con la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al comma 2 dell'art. 12.
4. Il corso organizzato con modalità stabilite dalla Giunta regionale che definisce anche l'entità delle quote di partecipazione degli operatori interessati.
Art. 13
Sanzioni
1. Le associazioni sportive, gli organizzatori di manifestazioni o i titolari di impianti che siano riconosciuti responsabili di aver indotto o consentito l'assunzione di sostanze alteranti le normali funzioni fisiologiche con le modalità stabilite dalle disposizioni in materia di controllo anti-doping, sono soggetti alla revoca dei contributi eventualmente concessi e non possono accedere ai benefici previsti dalla presente legge.
Art. 14
Norme finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità a norma di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, in sede di approvazione della legge annuale di bilancio.
Art. 15
Abrogazioni e modificazioni di norme
1. La L.R. 25 agosto 1986, n. 30 è abrogata.
2.
La locuzione "dirigente regionale" è sostituita dalla parola
"esperto"
nella lettera a) del comma 3 dell'art. 5 della L.R. 9 dicembre 1993, n. 42.
3.
Le parole "il dirigente regionale" sono sostituite con le parole
"l'esperto"
nelle seguenti disposizioni dell'art. 5 della L.R. 9 dicembre 1993, n. 42:
a) lettera a) del comma 6;
b) lettera a) del comma 7.
4.
Nel comma 8 dell'art. 5 della L.R. 9 dicembre 1993, n. 42 la locuzione "funzionario dell'Assessorato regionale" è sostituita dalle parole
"dipendente regionale in servizio presso l'Assessorato" .
5. Nella lettera a) del comma 2 dell'art. 6 della L.R. 1 febbraio 1994, n. 3 sono abrogate le parole "dirigente regionale" .
6.
Nella lettera a) del comma 4 dell'art. 6 della L.R. 1 febbraio 1994, n. 3 le parole "il dirigente regionale" sono sostituite dalle parole
"l'esperto" .
7.
La locuzione "funzionario" è sostituita dalla parola
"dipendente"
al comma 5 dell'art. 6 della L.R. 1 febbraio 1994, n. 3.

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