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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 novembre 2000, n. 34

DIFFERIMENTO DI ALCUNI TERMINI E MODIFICHE AL REGIME TRANSITORIO DELLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N. 20 RECANTE: " DISCIPLINA GENERALE SULLA TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO "

(Legge di pura modifica agli articoli 41 e 42 della L.R. 24 marzo 2000 n. 20)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 167 del 20 novembre 2000

Art. 1
1.
Nel comma 4 dell'art. 41 della L.R. 20 marzo 2000, n. 20 recante " Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio " , la parola: " adottati " è sostituita con la parola:
" approvati " .
2.
Alla fine del comma 4 dell'art. 41 della L.R. n. 20 del 2000 sono aggiunti i seguenti periodi:
"Nel rispetto dei termini di cui al comma 4 dell'art. 43 e comunque non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, possono essere sia adottate che approvate entro tale termine, con le procedure previste dalla legislazione previgente, varianti specifiche tali da non introdurre modifiche sostanziali alle scelte di Piano e che prevedono limitati incrementi relativi a nuovi e motivati fabbisogni della capacità insediativa e delle zone omogenee D previsti dal piano vigente, ai PRG approvati prima della L.R. n. 6 del 1995. Dette varianti devono essere conformi ai piani sovraordinati e alla disciplina sui contenuti della pianificazione stabilita dalla presente legge " .
3.
Alla fine del comma 4 dell'art. 41 della L.R. n. 20 del 2000 è aggiunto il seguente periodo:
" I piani aziendali previsti per le zone agricole nei PRG formati ai sensi della L.R. n. 47 del 1978, sono approvati ai sensi dellart. 25 della medesima legge regionale.".

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