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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 novembre 2000, n. 34

DIFFERIMENTO DI ALCUNI TERMINI E MODIFICHE AL REGIME TRANSITORIO DELLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N. 20 RECANTE: " DISCIPLINA GENERALE SULLA TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO "

(Legge di pura modifica agli articoli 41 e 42 della L.R. 24 marzo 2000 n. 20)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 167 del 20 novembre 2000

INDICE

Art. 1 - Modifiche dell'art. 41 della L.R. n. 20 del 2000
Art. 2 - Art. 2 Modifica dell'art. 42 della L.R. n. 20 del 2000
Art. 3 - Dichiarazione d'urgenza
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.
Nel comma 4 dell'art. 41 della L.R. 20 marzo 2000, n. 20 recante " Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio " , la parola: " adottati " è sostituita con la parola:
" approvati " .
2.
Alla fine del comma 4 dell'art. 41 della L.R. n. 20 del 2000 sono aggiunti i seguenti periodi:
"Nel rispetto dei termini di cui al comma 4 dell'art. 43 e comunque non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, possono essere sia adottate che approvate entro tale termine, con le procedure previste dalla legislazione previgente, varianti specifiche tali da non introdurre modifiche sostanziali alle scelte di Piano e che prevedono limitati incrementi relativi a nuovi e motivati fabbisogni della capacità insediativa e delle zone omogenee D previsti dal piano vigente, ai PRG approvati prima della L.R. n. 6 del 1995. Dette varianti devono essere conformi ai piani sovraordinati e alla disciplina sui contenuti della pianificazione stabilita dalla presente legge " .
3.
Alla fine del comma 4 dell'art. 41 della L.R. n. 20 del 2000 è aggiunto il seguente periodo:
" I piani aziendali previsti per le zone agricole nei PRG formati ai sensi della L.R. n. 47 del 1978, sono approvati ai sensi dellart. 25 della medesima legge regionale.".
Art. 2
Art. 2 Modifica dell'art. 42 della L.R. n. 20 del 2000
1.
Nel comma 2 dell'art. 42 della L.R. n. 20 del 2000, le parole: " entro sei mesi " sono sostituite con le parole:
" entro dodici mesi " .
Art. 3
Dichiarazione d'urgenza
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli artt. 127, comma 2, della Costituzione e 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 16 novembre 2000 VASCO ERRANI

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