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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 7

MODIFICHE DELLA L.R. 27 LUGLIO 1998 N. 25 RECANTE "NORME IN MATERIA DI POLITICHE REGIONALI DEL LAVORO E DI SERVIZI PER L'IMPIEGO"

(Legge di pura modifica all' art. 10 L.R. 27 luglio 1998 n. 25)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 29 del 25 febbraio 2000

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.
Il comma 5 dell'art. 10 della L.R. 27 luglio 1998 n. 25 è sostituito dal seguente:
"5. Per l'esercizio di funzioni progettuali, di studio e di ricerca l'Agenzia può stipulare con esperti contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonchè di prestazione d'opera intellettuale. Può altresì stipulare convenzioni con società, enti qualificati, Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura ed Università per l'espletamento di particolari servizi nel rispetto della disciplina sugli appalti di servizi. " .
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2.
Dopo il comma 5 dell'art. 10 della L.R. 27 luglio 1998 n. 25 è aggiunto il seguente comma:
"5 bis. La Regione con gli esperti dell'Agenzia per l'Impiego dell'Emilia-Romagna trasferiti con DPCM del 5 agosto 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 1999, può stipulare, oltre che i contratti di cui al comma 5, contratti individuali di lavoro subordinato, anche a tempo parziale, a termine, di durata triennale, rinnovabili. Il trattamento economico previsto da detti contratti non può essere superiore, alla data della loro stipulazione, a quello già goduto da ogni esperto sulla base del contratto individuale stipulato con il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ai sensi del comma 3 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 Sito esterno. " .
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Art. 2
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte mediante i trasferimenti da parte del Ministero del lavoro e della Previdenza sociale e del Ministero del Tesoro di cui al comma 8 dell'art. 7 del D.Lgs. 469/97 Sito esterno.
Art. 3
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 comma 2 della Costituzione Sito esterno e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 25 febbraio 2000 VASCO ERRANI

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