Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 8

PROVVEDIMENTI URGENTI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 29 del 25 febbraio 2000

Art. 5
Amministrazione straordinaria degli I.A.C.P.
1. Fino all'entrata in vigore della legge di riforma organica dell'edilizia residenziale pubblica di cui all'art. 95 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e, comunque, per non oltre diciotto mesi, le funzioni e i compiti attribuiti al Presidente e al Consiglio di amministrazione degli I.A.C.P. sono svolti da una Commissione amministratrice straordinaria.
2. Ciascuna Commissione è composta dal Presidente e dal Vice presidente degli Istituti in essere ovvero, qualora la carica non sia ricoperta, da soggetti individuati dalla Giunta regionale e da un componente del Comune capoluogo.
3. La Giunta regionale attribuisce le funzioni di presidenza della Commissione e di rappresentanza legale degli enti, determina gli emolumenti per i componenti la Commissione, a carico dei bilanci degli Istituti e provvede all'eventuale sostituzione dei componenti.
4. I Collegi dei Sindaci degli I.A.C.P. in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati per la stessa durata dell'amministrazione straordinaria.

Espandi Indice