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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 8

PROVVEDIMENTI URGENTI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 29 del 25 febbraio 2000

Art. 7
Norme finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dai commi 2, 3, 4 dell'art. 1 si fa fronte sia mediante l'utilizzo di finanziamenti statali, che con risorse regionali a valere sui finanziamenti previsti dalla L.R. 3 luglio 1998, n. 19.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dal comma 5 dell'art. 1 si fa fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale che verrà dotato della necessaria disponibilità in fase di approvazione della legge di bilancio a norma di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.

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