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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 8

PROVVEDIMENTI URGENTI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 29 del 25 febbraio 2000

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Programmazione degli interventi per le politiche abitative
1. In coerenza con i principi definiti dall'art. 95 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, fino all'approvazione della legge regionale organica della materia, le disponibilità per l'edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) sono utilizzate per l'attuazione dei seguenti interventi:
a) edilizia sovvenzionata;
b) edilizia in locazione a termine;
c) edilizia in locazione permanente;
d) contributi per l'acquisto, il recupero e la costruzione dell'abitazione principale.
2. I contributi per gli interventi di edilizia sovvenzionata sono destinati, secondo i programmi deliberati dai Comuni, per la realizzazione di alloggi di E.R.P. dei Comuni, comprensivi dell'acquisto delle aree e delle opere di urbanizzazione necessarie, nonchè per il recupero del patrimonio E.R.P. dei Comuni e degli Istituti Autonomi Case Popolari (I.A.C.P). Per l'attuazione degli interventi i Comuni possono avvalersi degli I.A.C.P..
3. I contributi e le agevolazioni per la realizzazione di abitazioni in locazione a termine sono concessi a soggetti privati che si impegnino, con apposita convenzione, a concederle in locazione per un periodo non inferiore a dieci anni. La convenzione può altresì prevedere la possibilità di accesso del conduttore alla proprietà dell'alloggio al termine del periodo di locazione, fissandone le condizioni.
4. I contributi e le agevolazioni per la realizzazione di abitazioni in locazione permanente sono concessi a cooperative a proprietà indivisa ovvero ad altri soggetti privati i quali, in caso di cessazione o cambiamento di attività, siano tenuti, in base all'atto costitutivo ovvero per un esplicito impegno assunto in apposita convenzione, a devolvere il proprio patrimonio o gli immobili oggetto dei contributi al Comune. La convenzione può prevedere la possibilità di cedere gli alloggi a soggetti che si assumono integralmente gli impegni già previsti nella convenzione.
5. I contributi per l'abitazione principale possono essere erogati anche ai soggetti, in possesso dei requisiti di cui al comma 6, che si trovino in difficoltà economico-finanziarie, per l'acquisto della prima casa di abitazione, a seguito dell'insorgenza di procedure concorsuali o di liquidazione coatta riguardanti i soggetti realizzatori.
6. Il Consiglio regionale, con la delibera di programmazione, individua tra le diverse tipologie di intervento e l'entità dei contributi di cui al comma 1, i requisiti specifici che devono essere posseduti dai destinatari finali delle abitazioni in locazione permanente e di quelle in locazione a termine, nonchè dai beneficiari dei contributi per l'abitazione principale.
7. Il canone di locazione delle abitazioni di cui alla lettera b) del comma 1 è definito nella convenzione comunale in modo che il contributo concesso porti una congrua riduzione del canone rispetto a quello concertato ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 Sito esterno.
8. Il canone di locazione delle abitazioni di cui alla lettera c) del comma 1, è stabilito in base al piano finanziario relativo ai costi dell'intervento ed alla individuazione di un congruo rendimento dell'intervento, definito in sede di programmazione. Alla conclusione del periodo di attuazione, del piano finanziario, le abitazioni sono sottoposte ad un canone definito da una apposita convenzione con il Comune, da trascriversi alla Conservatoria dei registri immobiliari a cura del Comune ed a spese dei beneficiari.
Art. 2
1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 149 della L.R. n. 3 del 1999, si interpreta nel senso che sono delegate ai Comuni le funzioni in merito alla verifica dei requisiti soggettivi dei beneficiari di interventi di edilizia residenziale pubblica ed al rilascio dei relativi atti di certificazione, previste dalla lettera m) dell'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457 Sito esterno.
Art. 3
1.
L'art. 18 della L.R. n. 12 del 1984, è sostituito dal seguente:
"Art. 18
Riserva di alloggi per particolari esigenze abitative
1. Il Comune, sentite le organizzazioni sindacali, può riservare una quota degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, definita annualmente in relazione alle graduatorie in essere, da destinare a nuclei familiari che si trovino in particolari situazioni di emergenza abitativa.
2. La sistemazione provvisoria conseguente alla riserva prevista al comma 1, non può eccedere la durata di due anni ed è soggetta al canone di cui agli artt. 40 e seguenti. In ogni caso, è richiesta la sussistenza dei requisiti prescritti per l'accesso, salvo il requisito del reddito il cui limite è quello fissato dall'art. 23.
3. Alla scadenza del biennio di sistemazione provvisoria di cui al comma 2, il Comune può provvedere all'assegnazione, previa verifica dei requisiti di cui all'art. 23. Qualora non si proceda all'assegnazione, l'alloggio deve essere rilasciato in base a provvedimento del Comune emanato ai sensi del comma 4 dell'art. 24. "
Art. 4
1.
L'art. 37 della L.R. n. 12 del 1984, è sostituito dal seguente:
"Art. 37
Fondo regionale per l'accesso all'abitazione in locazione
1. E' istituito il Fondo regionale per l'accesso all'abitazione in locazione, per assicurare un sostegno finanziario al reddito dei nuclei familiari meno abbienti, così da favorire il loro accesso al mercato della locazione.
2. Il Fondo concorre a realizzare gli obiettivi di cui al comma 1 con il Fondo nazionale, di cui all'art. 11 della legge n. 431 del 1998 Sito esterno, ed è finanziato anche con una aliquota delle entrate, da versare alla Regione, derivante dai canoni di locazione degli alloggi di proprietà degli I.A.C.P.. La Giunta regionale definisce l'entità e le modalità di versamento al Fondo.
3. La Regione provvede a definire le modalità di individuazione dei beneficiari ed idonee procedure per l'utilizzo delle risorse, perseguendo l'obiettivo della semplificazione amministrativa e della riduzione dei tempi. " .
Sito esterno
Art. 5
Amministrazione straordinaria degli I.A.C.P.
1. Fino all'entrata in vigore della legge di riforma organica dell'edilizia residenziale pubblica di cui all'art. 95 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e, comunque, per non oltre diciotto mesi, le funzioni e i compiti attribuiti al Presidente e al Consiglio di amministrazione degli I.A.C.P. sono svolti da una Commissione amministratrice straordinaria.
2. Ciascuna Commissione è composta dal Presidente e dal Vice presidente degli Istituti in essere ovvero, qualora la carica non sia ricoperta, da soggetti individuati dalla Giunta regionale e da un componente del Comune capoluogo.
3. La Giunta regionale attribuisce le funzioni di presidenza della Commissione e di rappresentanza legale degli enti, determina gli emolumenti per i componenti la Commissione, a carico dei bilanci degli Istituti e provvede all'eventuale sostituzione dei componenti.
4. I Collegi dei Sindaci degli I.A.C.P. in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati per la stessa durata dell'amministrazione straordinaria.
Art. 6
1.
All'art. 50 della L.R. n. 12 del 1984 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
"2. Al fine di garantire quanto previsto dal comma 1 dell'art. 40 il Consiglio regionale stabilisce altresì la decorrenza dell'aggiornamento di cui al comma 1 agli effetti della rideterminazione dei canoni. " .
Art. 7
Norme finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dai commi 2, 3, 4 dell'art. 1 si fa fronte sia mediante l'utilizzo di finanziamenti statali, che con risorse regionali a valere sui finanziamenti previsti dalla L.R. 3 luglio 1998, n. 19.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dal comma 5 dell'art. 1 si fa fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale che verrà dotato della necessaria disponibilità in fase di approvazione della legge di bilancio a norma di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.
Art. 8
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione Sito esterno e dell'art. 31 dello Statuto regionale. Essa entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 25 febbraio 2000 VASCO ERRANI

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