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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 9

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORNITURE E SERVIZI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 29 febbraio 2000

INDICE

Espandere area cap1 Capo I - Disposizioni generali
Espandere area cap2 Capo II - Procedure di scelta del contraente
Espandere area cap3 Capo III - Il contratto
Espandere area cap4 Capo IV - Disposizioni finali
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1
Ambito di applicazione
1. La presente legge disciplina l'affidamento dei servizi e delle forniture di beni da parte della Regione, degli enti ed aziende da essa dipendenti, con esclusione delle Aziende sanitarie locali.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano alle forniture e ai servizi il cui valore di stima sia:
a) inferiore a quello previsto per l'applicazione delle disposizioni dell'Unione Europea in materia;
b) pari o superiore all'importo di cui alla lett. a), qualora disciplinino fattispecie non regolate da disposizioni dell'Unione Europea o alle quali tali disposizioni non si applichino ovvero, se regolate, non siano in contrasto con esse.
3. Tutti gli importi indicati si intendono con esclusione di imposte ed oneri fiscali, ed il relativo controvalore in moneta nazionale è determinato ai sensi delle disposizioni dell'Unione Europea.
4. I rinvii ad altre disposizioni si intendono riferiti anche alle successive modifiche ed integrazioni eventualmente apportate.
5. I soggetti di cui al comma 1, di seguito denominati "amministrazioni aggiudicatrici", esercitano le relative funzioni secondo i rispettivi ordinamenti.
Art. 2
Pubbliche forniture e prestazioni di servizi
1. Le pubbliche forniture sono contratti a titolo oneroso, conclusi per iscritto da una amministrazione aggiudicatrice con un fornitore, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione, l'acquisto a riscatto con o senza opzioni per l'acquisto di beni o prodotti, compresi gli eventuali lavori di posa e installazione.
2. Gli appalti pubblici di servizi sono contratti a titolo oneroso, conclusi per iscritto da una amministrazione aggiudicatrice con un prestatore di servizi, aventi ad oggetto la prestazione di servizi, ivi compresi i servizi bancari, assicurativi, finanziari, informatici, di consulenza, di studio e ricerca, di formazione del personale.
3. Gli appalti che, insieme a forniture e/o a servizi, comprendano anche l'esecuzione di lavori, sono considerati appalti di forniture e/o di servizi qualora, motivatamente, i lavori assumano funzione accessoria rispetto alle forniture o ai servizi e, comunque, non costituiscano l'oggetto economico principale dell'appalto.
4. Nelle ipotesi di cui al comma 3 il bando, la lettera d'invito o il capitolato speciale individuano i lavori compresi nell'appalto e i requisiti che, ai sensi della legislazione vigente in materia di lavori pubblici, sono richiesti per poter partecipare, singolarmente o in raggruppamento temporaneo, alla gara.
Art. 3
Calcolo dell'importo stimato dell'appalto
1. L'importo stimato dell'appalto è calcolato con riferimento all'insieme delle prestazioni che ne costituiscono l'oggetto; se l'appalto è ripartito in più lotti il suo valore è dato dalla somma del valore dei singoli lotti.
2. Per gli appalti in cui non sia determinato il prezzo complessivo e per quelli che presentano carattere di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, il valore dell'appalto è stabilito applicando le disposizioni dell'Unione Europea che disciplinano il calcolo dell'importo stimato degli appalti di forniture e di servizi.
Art. 4
Programmazione
1. Entro 45 giorni dall'inizio dell'esercizio finanziario, le amministrazioni aggiudicatrici programmano lo svolgimento dell'attività contrattuale.
2. I programmi individuano le esigenze da soddisfare, gli obiettivi che si intendono perseguire nel corso dell'esercizio e le risorse finanziarie necessarie; possono specificare le priorità, i criteri e gli indirizzi da seguire, le strutture organizzative cui sono destinati nonché le modalità relative al controllo dei risultati.
3. I programmi sono pubblicati ai sensi dell'art. 13.
4. La relazione sull'attività contrattuale svolta nell'esercizio precedente illustra i risultati conseguiti, anche mediante elaborazione delle informazioni raccolte ai fini del controllo di gestione; evidenzia il grado di soddisfacimento delle esigenze e di raggiungimento degli obiettivi perseguiti motivando le ragioni dell'eventuale scostamento rispetto a quelli attesi; indica le misure correttive eventualmente necessarie.
5. Ciascuna amministrazione aggiudicatrice definisce le procedure e le modalità per l'elaborazione del programma relativo all'acquisizione di beni e servizi di propria competenza.
Art. 5
Attuazione dei programmi
1. I dirigenti attuano i programmi di cui all'art. 4, adottando le specificazioni, le puntualizzazioni, gli adeguamenti operativi e gli altri atti necessari per l'acquisizione di beni e servizi.
2. In particolare, compete ai dirigenti:
a) determinare le caratteristiche delle prestazioni oggetto del contratto e la sua disciplina, l'importo presunto, il sistema e i criteri di scelta del contraente;
b) provvedere alla pubblicazione dei bandi indicativi sulla base degli obiettivi definiti dai programmi di cui all'art. 4, articolati per tipologia e importo complessivo presunto, secondo il sistema di classificazione previsto dalle disposizioni dell'Unione Europea;
c) determinare l'avvio della procedura per la scelta del contraente, adottando il bando, il capitolato speciale e la lettera d'invito;
d) manifestare anche all'esterno la volontà dell'amministrazione aggiudicatrice, sia nella procedura per la scelta del contraente che nella conclusione ed esecuzione del contratto, curando ogni adempimento necessario;
e) provvedere alle acquisizioni non programmate ma urgenti, ove motivatamente necessarie a non pregiudicare la funzionalità dei servizi, secondo modalità individuate da ciascuna amministrazione aggiudicatrice.
Art. 6
Capitolati e atti di gara
1. La Giunta regionale può deliberare il capitolato generale per l'acquisizione di beni e servizi da parte dei soggetti di cui al comma 1 dell'art. 1 nonché schemi tipo di bandi, lettere d'invito e atti, differenziati per tipologia di gara, il cui contenuto può essere integrato dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione alle specificità dei beni e dei servizi da acquisire.
2. Gli schemi tipo possono altresì contenere schede di sintesi per la semplificazione degli oneri documentali di cui all'art. 18.
3. I dirigenti determinano i capitolati speciali, individuando l'oggetto del servizio o della fornitura, le caratteristiche tecnico-merceologiche, l'ammontare presunto della spesa, il termine il luogo e le modalità della prestazione, le modalità di esecuzione e di verifica tecnica della prestazione, le penali applicabili per i ritardi nelle consegne e per altri inadempimenti, nonché ogni altra clausola contrattuale necessaria, anche in materia fiscale e di registro.
Art. 7
Bandi di gara
1. In caso di asta pubblica, il bando di gara indica:
a) l'amministrazione aggiudicatrice;
b) la descrizione della fornitura o servizio oggetto del contratto con gli estremi dell'atto di approvazione del programma annuale e dell'atto di indizione della gara;
c) l'importo a base di gara;
d) il responsabile del procedimento contrattuale;
e) le condizioni del contratto nonché l'ufficio presso il quale richiedere il capitolato speciale e i documenti pertinenti, con oneri a carico del richiedente;
f) le modalità, le forme ed il termine per la ricezione delle offerte, non inferiore a 30 giorni, e della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, anche ai sensi dell'art. 18;
g) le modalità relative alla cauzione provvisoria, ove richiesta, e alle altre eventuali garanzie;
h) l'ufficio competente a ricevere le offerte;
i) l'eventuale possibilità di presentare offerte limitate ad una parte della fornitura o del servizio;
l) il criterio di aggiudicazione della gara e, ove necessario, i relativi elementi di valutazione in ordine decrescente di importanza;
m) il dirigente competente a stipulare il contratto;
n) le eventuali altre informazioni.
2. In caso di trattativa privata con bando, di licitazione privata o di appalto concorso, il bando individua gli elementi di cui alle lettere a), b), c), ove applicabile, d), i), l) ed n) del comma 1 ed inoltre:
a) le modalità e le forme per la redazione e l'invio delle domande di partecipazione, anche ai sensi dell'art. 18, con l'indicazione dell'ufficio competente a riceverle;
b) il termine entro il quale devono pervenire le domande di partecipazione, non inferiore a 20 giorni dalla pubblicazione del bando nel Bollettino ufficiale della Regione; in caso di motivata urgenza il termine non può comunque essere inferiore a 10 giorni;
c) i requisiti legali, fiscali, di capacità tecnica, economica e finanziaria necessari per essere invitati a partecipare alla gara, anche ai sensi dell'art. 18;
d) la possibilità, per il soggetto che dichiari la permanenza del possesso dei requisiti documentati in sede di iscrizione all'Elenco dei fornitori, di non presentare la relativa documentazione, in sede di prequalificazione;
e) il termine per la spedizione degli inviti a presentare le offerte, non superiore a 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando nel Bollettino ufficiale della Regione; in caso di motivata urgenza il termine non può essere superiore a 30 giorni.
3. In caso di raggruppamento temporaneo, il bando di gara indica inoltre in quale misura i requisiti di capacità tecnica, economica e finanziaria debbano essere posseduti da ciascun componente il raggruppamento, o dal raggruppamento unitariamente considerato, ovvero dal solo mandatario.
4. Il contenuto del bando deve conformarsi alle prescrizioni della legislazione in materia di mafia e criminalità organizzata.
Art. 8
Lettera di invito
1. La lettera di invito, in conformità alle prescrizioni del bando di gara, indica, oltre agli elementi di cui alle lettere e), g), h) ed m) del comma 1 dell'art. 7:
a) i documenti da presentare, anche ai sensi dell'art. 18, e gli elementi da specificare nell'offerta;
b) le modalità, le forme e il termine per la ricezione delle offerte, non inferiore a 20 giorni dalla data di spedizione della lettera di invito; in caso di motivata urgenza il termine non può comunque essere inferiore a 10 giorni;
c) i valori ponderali di ciascun elemento di valutazione, in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
d) le eventuali ulteriori indicazioni.
2. Qualora la trattativa privata non sia preceduta dalla pubblicazione del bando di gara, la lettera di invito indica gli elementi di cui alle lettere a), b), c), d),h), l), m) ed n) del comma 1 dell'art. 7, le modalità, le forme ed il termine per la ricezione delle offerte nonché i requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di affidamento.
3. Il contenuto della lettera di invito deve conformarsi alle prescrizioni della legislazione in materia di mafia e criminalità organizzata.
Art. 9
Visita di sopralluogo
1. Qualora ai fini della formulazione dell'offerta sia ritenuta necessaria l'effettuazione di sopralluogo, l'amministrazione aggiudicatrice definisce, nel bando di gara o nella lettera di invito, le relative modalità organizzative e documentali, anche mediante la previsione di un'unica seduta alla quale partecipino tutti i soggetti interessati.
2. La seduta pubblica di sopralluogo è effettuata non oltre il decimo giorno precedente il termine per la ricezione delle offerte e, comunque, non oltre il quinto giorno precedente tale termine qualora quest'ultimo sia stato ridotto per motivata urgenza ai sensi del comma 1 lettera b) dell'art. 8.
Art. 10
Elenco dei fornitori
1. Le amministrazioni aggiudicatrici istituiscono di norma l'elenco dei fornitori disciplinandone le modalità di conservazione, aggiornamento e tenuta.
2. Nell'elenco dei fornitori sono compresi soggetti idonei, per requisiti di specializzazione, tecnico-organizzativi ed economici, a partecipare alle procedure di affidamento di cui agli articoli 15 e 16.
3. L'avvio della procedura istitutiva è reso noto mediante pubblicazione del relativo bando ai sensi dell'art. 13.
Art. 11
Responsabile del procedimento contrattuale
1. Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno nonché dell'art. 11 della L.R. 6 settembre 1993, n. 32, il dirigente della struttura interessata alla procedura contrattuale individua il responsabile operativo dell'istruttoria e degli adempimenti connessi, inerente ad uno o più procedimenti contrattuali.
2. Fino all'individuazione di cui al comma 1, è responsabile del procedimento contrattuale il dirigente nella cui competenza rientri il singolo contratto.
3. Il responsabile del procedimento contrattuale svolge le funzioni di cui all'art. 12 della L.R. n. 32 del 1993, assicura l'impulso ad ogni fase del procedimento e cura la regolare, efficiente ed efficace redazione ed esecuzione del contratto.
4. Il responsabile del procedimento contrattuale cura le comunicazioni, le pubblicazioni necessarie ai sensi dell'art. 13 e le notificazioni, assicurando altresì l'accesso, la partecipazione e l'informazione dei soggetti qualificati ai sensi della legge n. 241 del 1990 Sito esterno e della L.R. n. 32 del 1993. Ove accerti l'esistenza di fatti, atti o omissioni che rallentino lo svolgimento della procedura, di cause di nullità o annullamento del contratto, di inadempimenti o ritardi nella fase esecutiva, ne dà comunicazione scritta al dirigente di cui al comma 1 e ai preposti alla verifica di conformità di cui all'art. 30.
5. Il responsabile del procedimento contrattuale trasmette al dirigente di cui al comma 1, al responsabile dell'elenco dei fornitori, nonché al responsabile del controllo di gestione, una relazione contenente gli elementi rilevanti circa l'esattezza, la correttezza e la puntualità con cui sono stati adempiuti gli obblighi contrattuali, i fatti che abbiano influito o modificato l'esecuzione del contratto programmata dalle parti, nonché gli inadempimenti ed i rimedi, anche giudiziali, azionati.
Art. 12
Trattamento dei dati
1. Al fine di perseguire le funzioni istituzionali di approvvigionamento di beni e servizi nonché di controllo sull'attività svolta a tale scopo, i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 1 sono autorizzati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675 Sito esterno, a trattare, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, i dati inerenti l'Elenco dei fornitori, le procedure di affidamento, i soggetti partecipanti e quelli contraenti, gli importi, i contratti e la loro esecuzione, ivi comprese le eventuali variazioni e gli inadempimenti rilevati.
2. I soggetti di cui al comma 1 dell'art. 1 sono autorizzati, in particolare, ad effettuare le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione e diffusione in forma aggregata ad enti pubblici e soggetti privati, nonché di cancellazione e distruzione, dei dati di cui al comma 1 e ad istituire banche dati per la raccolta delle predette informazioni trattate anche in forma elettronica.
Art. 13
Forme di pubblicità
1. I programmi di cui all'art. 4 sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. I bandi indicativi, elaborati sulla base del programma di cui all'art. 4, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione nonché nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee ai sensi e per gli effetti della disciplina dell'Unione Europea; delle pubblicazioni è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e su due quotidiani a diffusione nazionale e regionale.
3. I bandi di gara il cui importo sia compreso fra 50.000 e 100.000 Euro sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione e delle pubblicazioni è dato avviso su un quotidiano a diffusione regionale.
4. I bandi di gara il cui importo sia inferiore a 50.000 Euro sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.
5. I risultati delle procedure di gara e di affidamento sono pubblicati, anche mediante elenchi, nel Bollettino ufficiale della Regione.
Capo II
Procedure di scelta del contraente
Art. 14
Modalità e criteri di scelta del contraente
1. Per gli affidamenti di forniture e servizi possono essere utilizzate le seguenti procedure:
a) asta pubblica;
b) licitazione privata;
c) in economia, nei casi di cui all'art. 16.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici possono inoltre motivatamente procedere mediante una delle seguenti procedure:
a) appalto concorso, nei casi in cui sia necessario avvalersi di competenze esterne anche per l'elaborazione di progetti che riguardano determinate forniture o servizi di particolare complessità tecnica, scientifica ovvero di particolare pregio artistico ed in cui il candidato prequalificato redige il progetto della fornitura o del servizio in base alle caratteristiche stabilite nel capitolato speciale, ed indica le condizioni e i prezzi offerti per eseguire la prestazione;
b) trattativa privata, con o senza preventiva pubblicazione di un bando di gara, nei casi e secondo le modalità previste dall'art. 15 ed in cui, previo eventuale interpello, i termini del contratto sono negoziati con uno o più concorrenti.
3. L'affidamento dei contratti è effettuato con il criterio del prezzo più basso, o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa qualora siano valutati anche altri elementi, oltre al prezzo. In ogni caso non sono ammesse offerte in aumento.
Art. 15
Trattativa privata
1. All'affidamento di forniture o di servizi mediante trattativa privata può procedersi, rispettivamente, nei casi previsti dalle lettere a), b), c) ed e) del comma 3 dell'art. 6 della Dir. 93/36 Cee e dalle lettere a), b), c), e) ed f) del comma 3 dell'art. 11 della Dir. 92/50 Cee.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, la mancanza di offerte appropriate si ha quando nessuna offerta presenti elementi tecnici, prestazionali, qualitativi ed economici essenziali a qualificarla come idonea per l'aggiudicazione ai sensi del capitolato speciale o della lettera di invito in relazione agli interessi perseguiti dall'amministrazione aggiudicatrice. L'affidamento di nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi è ammesso alle condizioni di cui alla lett. f) del comma 3 dell'art. 11 della Dir. 92/50 Cee anche qualora il primo appalto sia stato aggiudicato secondo le procedure di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 14 e alla lett. a) del comma 2 del medesimo articolo.
3. Il ricorso alla trattativa privata è inoltre consentito nel caso in cui l'impossibilità di espletare altre procedure di gara sia dovuta:
a) all'urgenza di provvedere, determinata da eventi imprevedibili e non imputabili all'amministrazione aggiudicatrice, anche in caso di necessità di fare eseguire le prestazioni a spese ed a rischio dei contraenti inadempienti;
b) all'impossibilità di predeterminare le specifiche dell'appalto tramite un capitolato speciale, o di fissare preliminarmente un prezzo, purché la trattativa privata sia preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara.
4. Il ricorso alla trattativa privata è altresì ammesso qualora l'affidamento abbia ad oggetto:
a) locazioni di immobili che, a causa di particolari necessità, caratteristiche e destinazione, non possono essere affidate con altre procedure;
b) le componenti ideativo-progettuali dei servizi di programmazione e pianificazione del territorio, editoriali, di informazione e promozione pubblicitaria, qualora tali componenti siano scindibili dalle attività strumentali e connesse, anche propedeutiche;
c) forniture e servizi di importo non superiore a 100.000 Euro.
5. Le amministrazioni aggiudicatrici hanno comunque la facoltà di far precedere la trattativa privata dalla pubblicazione di un bando di gara e devono individuare i casi, fra quelli previsti dal presente articolo, nonché precisare le condizioni e le tipologie di beni e servizi che rendono necessaria tale pubblicazione.
6. Nei casi previsti dalla lett. a) del comma 3 e dalla lett. c) del comma 4 vengono interpellati almeno cinque soggetti, normalmente scelti tra gli iscritti all'elenco dei fornitori e con il criterio della rotazione; negli altri casi si può procedere senza interpellare alcun numero minimo di soggetti.
7. L'affidamento ad un partecipante che abbia offerto di eseguire forniture o servizi a condizioni o con soluzioni parzialmente migliorative rispetto a quelle richieste dall'amministrazione aggiudicatrice, può essere disposto dopo aver invitato anche gli altri partecipanti a fare un'offerta sull'oggetto come ridefinito.
Art. 16
Procedura in economia
1. I contratti aventi ad oggetto forniture e/o servizi di importo stimato non superiore a 5.000 Euro, necessari per il funzionamento degli uffici dei soggetti di cui al comma 1 dell'art. 1 sono affidati in economia.
2. Possono inoltre essere affidati in economia le forniture ed i servizi il cui importo stimato, in relazione al singolo contratto, non sia superiore a 25.000 Euro, quando la natura degli stessi renda antieconomico, irrealizzabile o pregiudizievole il ricorso ad altre procedure. L'affidamento è consentito nel rispetto dei principi di rotazione, del divieto di artificiosa suddivisione, dell'obbligo di motivazione in relazione alle disposizioni vigenti.
3. I soggetti di cui al comma 1 dell'art. 1 individuano le modalità procedurali per le spese e le tipologie di forniture e servizi da affidare in economia.
Art. 17
Casi di esclusione dalle procedure
1. La procedura per la scelta del contraente deve garantire il rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, nonché la parità di trattamento dei soggetti invitati e dei partecipanti.
2. I soggetti che si trovino in una delle situazioni previste, rispettivamente dall'art. 20 della Dir. 93/36 Cee e dall'art. 29 della Dir. 92/50 Cee sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di cui all'art. 14 e cancellati dall'Elenco dei fornitori.
3. Possono altresì essere esclusi i soggetti che abbiano commesso gravi inadempienze contrattuali nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice, nel corso dei tre anni precedenti l'avvio della procedura, accertate con atto motivato del dirigente competente al termine di procedimento in contraddittorio con il contraente inadempiente.
Art. 18
Documentazione
1. La documentazione relativa alla mancanza di cause di esclusione e al possesso dei requisiti è sostituita da dichiarazioni sottoscritte dall'interessato ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 Sito esterno.
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 possono essere rese utilizzando apposite schede, ove predisposte ed allegate al bando di gara o alla lettera di invito.
3. Nel caso di aggiudicazione o affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara o la lettera di invito possono prevedere, per motivate esigenze di economia procedimentale, la facoltà di effettuare le verifiche di cui all'art. 22 prima della valutazione delle offerte.
Art. 19
Selezione degli aspiranti concorrenti
1. Il bando di gara può prevedere il numero massimo di soggetti da invitare, precisando i criteri e i requisiti di selezione degli stessi, ulteriori rispetto a quelli di cui alla lett. c) del comma 2 dell'art. 7. Il sistema di selezione è applicabile qualora il numero dei soggetti in possesso dei requisiti minimi sia superiore a cinque e, in tal caso, devono essere invitati almeno cinque soggetti.
2. È consentito procedere ai sensi del comma 1 anche in fase di prima applicazione della presente legge, fermo restando che le amministrazioni aggiudicatrici potranno integrare e specificare il suddetto sistema di selezione.
3. Il dirigente competente, anche in base a quanto disposto dai commi 1 e 2, individua e invita a partecipare alla gara i soggetti che, al momento della richiesta di partecipazione, siano in possesso dei requisiti richiesti dal bando.
Art. 20
Modalità di gara
1. I documenti richiesti e le offerte devono pervenire all'ufficio nei termini e con le modalità fissate, a pena di inammissibilità.
2. Il concorrente non può partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, nè partecipare alla gara in forma individuale qualora partecipi alla gara medesima in raggruppamento o consorzio. L'inosservanza di tale divieto comporta l'esclusione dalla gara stessa del concorrente singolo e del raggruppamento o consorzio.
3. Nel caso in cui un concorrente presenti più offerte nell'ambito della medesima procedura di gara, viene presa in considerazione l'ultima in ordine di tempo; quando nell'offerta vi è discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre prevale l'indicazione in lettere.
4. Nel giorno e nell'ora stabiliti nel bando o nella lettera d'invito si procede all'apertura della gara, all'ammissione dei partecipanti nonché, nel caso di aggiudicazione al prezzo più basso, all'apertura delle buste contenenti le offerte. La seduta di gara può essere motivatamente sospesa purché siano adottate specifiche misure idonee ad evitare i rischi di manomissione della documentazione e delle offerte presentate dai concorrenti.
5. In presenza di offerte identiche si procede al sorteggio.
6. Nessun compenso o rimborso spetta, di norma, ai concorrenti per la compilazione dei progetti da essi presentati. Possono tuttavia essere concessi, ove ricorrano circostanze qualificate sia dall'interesse dell'amministrazione aggiudicatrice che dalla professionalità ed impegno economico del concorrente, su proposta della commissione di gara di cui all'art. 21, premi, compensi o rimborsi spese ai concorrenti i cui progetti, non prescelti, siano riconosciuti di particolare rilievo.
7. La facoltà di operare ai sensi del comma 6 con la conseguente autorizzazione di spesa deve essere preventivamente stabilita dal programma dei contratti di cui all'art. 4 con riferimento alla fornitura o al servizio da aggiudicare.
Art. 21
Autorità e commissione di gara
1. Qualora l'aggiudicazione abbia luogo con il criterio del prezzo più basso, la gara è presieduta dal dirigente di cui al comma 1 dell'art. 11 o da un suo delegato, con funzioni di autorità di gara, e si svolge alla presenza di due testimoni e dell'ufficiale rogante di cui all'art. 24.
2. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa il dirigente di cui al comma 1 dell'art. 11 nomina una commissione di gara composta da tre o cinque esperti, di cui uno con funzioni di presidente, designati dai dirigenti responsabili delle strutture organizzative interessate all'oggetto del contratto. La facoltà di ricorrere ad esperti esterni è consentita esclusivamente in mancanza di personale interno idoneo, dichiarata dai dirigenti responsabili delle strutture organizzative interessate.
3. L'autorità o, nel caso di cui al comma 2, la commissione di gara:
a) valuta le offerte sulla base dei criteri predeterminati ai sensi della lett. l) del comma 1 dell'art. 7 e della lett. c) del comma 1 dell'art. 8 e ne redige la graduatoria;
b) dispone le verifiche di cui al comma 5 anche avvalendosi delle strutture organizzative dell'amministrazione aggiudicatrice;
c) valuta la convenienza e la congruità dell'offerta prescelta.
4. L'aggiudicazione è disposta dall'autorità di gara o, nel caso di cui al comma 2, dal dirigente di cui al comma 1 dell'art. 11 su proposta motivata della commissione di gara.
5. Qualora una o più offerte presentino carattere anomalo rispetto alla prestazione o gravi squilibri fra i prezzi unitari, l'autorità o il presidente della commissione di gara chiede per iscritto all'offerente di giustificare la composizione della propria offerta e procede alla relativa esclusione qualora le ragioni fornite non siano ritenute congrue. Non possono comunque essere prese in considerazione le giustificazioni relative ad elementi i cui valori minimi siano stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori siano rilevabili da dati ufficiali.
Art. 22
Verifica dei requisiti
1. Il possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento, per i quali sia ammessa la presentazione di dichiarazioni sostitutive, è accertato ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno nei confronti del concorrente prescelto quale affidatario che, nel termine fissato dall'amministrazione aggiudicatrice, deve produrre i documenti che non possono essere acquisiti d'ufficio.
2. L'accertata presenza di elementi non conformi a quelli dichiarati o la mancata prova del possesso dei requisiti comporta l'annullamento degli atti eventualmente già adottati in favore di chi abbia reso o si sia avvalso delle dichiarazioni.
3. Qualora l'accertamento dia esito negativo si può procedere, con le medesime modalità, nei confronti del concorrente che segue nella graduatoria di cui alla lett. a) del comma 3 dell'art. 21.
4. È mera facoltà dell'amministrazione aggiudicatrice, in qualsiasi fase delle procedure, richiedere chiarimenti e integrazioni sul contenuto di documenti, certificati e dichiarazioni presentate, nonché disporre accertamenti d'ufficio circa il possesso dei requisiti dichiarati.
Art. 23
Conclusione del contratto
1. Il contratto è concluso con il concorrente individuato mediante le procedure di cui ai precedenti articoli, che sia in possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento.
2. Il dirigente competente provvede alla formale stipulazione del contratto qualora il bando di gara non specifichi che il verbale di aggiudicazione tiene luogo del contratto e in tutti i casi in cui sia opportuna la ricognizione delle condizioni che disciplinano il rapporto contrattuale.
3. Il contratto è concluso in forma scritta con le modalità indicate nel bando di gara o nella lettera di invito ed è approvato entro il termine di irrevocabilità dell'offerta ivi previsto.
4. L'efficacia del contratto è sospesa fino all'approvazione, ed il dirigente competente può motivatamente negarla per vizi di legittimità nelle procedure di affidamento o per gravi motivi di interesse pubblico.
5. Il capitolato generale e i contratti devono prevedere una clausola che, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c., escluda espressamente la corresponsione di indennizzi in caso di mancata approvazione.
Art. 24
Ufficiale rogante
1. I contratti ed i verbali di aggiudicazione, e tutti gli atti per cui occorra pubblicità e autenticità della forma, sono ricevuti con le modalità prescritte dalla legge notarile, in quanto applicabili, dal funzionario designato quale ufficiale rogante.
2. L'ufficiale rogante, in particolare, presenzia allo svolgimento della gara, ne redige i verbali, accerta l'osservanza degli adempimenti necessari per la stipulazione del contratto, cura l'effettuazione delle attività e delle operazioni connesse alla conclusione del contratto e spettanti all'amministrazione aggiudicatrice, fatte salve le competenze relative agli accertamenti di cui all'art. 22.
3. L'ufficiale rogante cura altresì la registrazione dei contratti e i relativi adempimenti previsti dalle norme fiscali, nonché la conservazione dei contratti e il rilascio delle copie alle parti.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono i criteri per la nomina dell'ufficiale rogante e per la tenuta del repertorio dei contratti.
Capo III
Il contratto
Art. 25
Durata del contratto
1. I contratti devono avere termini e durata certi, di norma non superiore all'anno.
2. Ferme restando le vigenti disposizioni, la proroga o la rinnovazione sono consentite se espressamente previste nel contratto originario o nel capitolato speciale. La facoltà di rinnovare il contratto o di prorogarne la durata deve essere altresì prevista nel bando di gara o nella lettera di invito ed incide sul calcolo dell'importo stimato dell'appalto, ma non sulla determinazione dei requisiti richiesti per l'affidamento del contratto originario.
3. I contratti per le forniture e/o i servizi di carattere ricorrente e pluriennale non possono avere durata superiore ai nove anni.
Art. 26
Cauzione provvisoria e definitiva
1. I contratti devono prevedere le penalità per il mancato o inesatto adempimento, ivi compresa la ritardata esecuzione delle prestazioni.
2. Qualora sia richiesta la presentazione della cauzione provvisoria, il bando di gara o la lettera di invito ne indicano la misura e le forme di costituzione.
3. La cauzione provvisoria prestata dall'affidatario è vincolata fino alla conclusione del contratto e fino alla costituzione della cauzione definitiva. Qualora il verbale tenga luogo di contratto, la cauzione prestata dall'affidatario è cauzione definitiva a tutti gli effetti.
4. Le cauzioni provvisorie degli altri concorrenti vengono svincolate per effetto della conclusione del contratto e, comunque, entro il termine di irrevocabilità dell'offerta, di cui al comma 3 dell'art. 23.
5. La cauzione provvisoria è incamerata qualora non sia provato il possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 22, nonché qualora l'aggiudicatario non provveda alla stipulazione del contratto.
6. A garanzia della completa e regolare esecuzione del contratto il contraente deve prestare idonea cauzione definitiva, anche mediante integrazione del deposito cauzionale provvisorio. Il capitolato generale individua la misura e le forme di costituzione della cauzione definitiva.
7. La facoltà di non richiedere il deposito cauzionale definitivo può essere esercitata, nei soli casi consentiti dalle disposizioni vigenti, a condizione che comporti un miglioramento del prezzo offerto.
Art. 27
Anticipazioni e revisioni prezzi
1. I contratti non possono prevedere pagamenti anticipati nè interessi per somme che i contraenti devono anticipare per la loro esecuzione. Sono ammessi pagamenti in acconto, in ragione delle parti dei beni o delle prestazioni fornite.
2. Qualora sia consentita la corresponsione di anticipazioni, il dirigente competente può motivatamente disporle, previa prestazione di idonee garanzie da parte del contraente.
3. I prezzi contrattuali si intendono fissi ed invariabili; sono fatti salvi i casi di prezzi o tariffe amministrati, controllati o individuati per legge o per atto amministrativo nonché, per i contratti di durata pluriennale, le revisioni dei prezzi ai sensi del comma 4 dell'art. 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 Sito esterno.
4. I contratti non possono prevedere dilazioni di pagamento superiori ai 90 giorni dalla data di esecuzione della prestazione contrattuale.
Art. 28
Subappalto
1. Il bando di gara o il capitolato speciale possono prevedere la facoltà di ricorrere al subappalto per l'esecuzione di parte della prestazione, precisando i limiti qualitativi e quantitativi nonché le eventuali prescrizioni a cui è subordinato l'esercizio di tale facoltà.
2. Entro i limiti e nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 l'affidamento in subappalto è consentito previa autorizzazione del dirigente competente.
Art. 29
Varianti
1. Le variazioni ai contratti in corso di esecuzione possono essere ammesse, nei casi e alle condizioni previste dalle norme di contabilità dello Stato, purché non mutino la natura della prestazione.
2. Al fine di assicurare la continuità nella fornitura di beni e servizi, i contratti di durata non inferiore all'anno possono prevedere che, alla loro scadenza e su richiesta del dirigente competente, l'affidatario sia tenuto, fino ad un massimo di 90 giorni, a proseguire la prestazione alle stesse condizioni contrattuali e senza compensi aggiuntivi.
Art. 30
Verifica di conformità
1. Il certificato attestante la conformità della prestazione eseguita alle prescrizioni tecniche e contrattuali è redatto, previa verifica, nel termine di 30 giorni dall'esecuzione, totale o parziale, della fornitura o del servizio.
2. Per le operazioni di verifica di cui al comma 1 relative a forniture o servizi che abbiano particolari requisiti di natura tecnica, il dirigente competente nomina da uno a tre tecnici esperti della materia. L'incarico può essere affidato a tecnici esterni nel solo caso di mancanza di personale interno idoneo.
3. Il dirigente di cui al comma 1 dell'art. 11 approva il certificato di conformità ovvero adotta i provvedimenti necessari qualora siano emersi difetti o irregolarità nell'esecuzione della prestazione.
Art. 31
Controlli interni
1. Le amministrazioni aggiudicatrici verificano annualmente la funzionalità, la trasparenza e la speditezza dei procedimenti contrattuali, rilevando lo stato di attuazione del programma annuale dei contratti nonché il rispetto dei termini di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno ed alla L.R. 6 settembre 1993, n. 32.
2. Per ciascun contratto di importo pari o superiore a quello previsto per l'applicazione delle disposizioni della U.E. in materia, la relazione sulla attività contrattuale svolta nell'esercizio precedente indica l'oggetto, l'importo, la modalità di affidamento, il contraente ed i soggetti invitati a presentare le offerte.
3. Per gli altri contratti la relazione indica quali procedure di affidamento siano state seguite e, con riguardo a ciascuno dei soggetti invitati a presentare le offerte, il numero e l'oggetto dei contratti alle cui procedure è stato invitato e, con riguardo a ciascun aggiudicatario o affidatario, il numero e l'oggetto dei contratti conclusi ed il loro importo complessivo. Per i contratti affidati mediante la procedura in economia è indicato l'importo complessivo.
Capo IV
Disposizioni finali
Art. 32
Assetto organizzativo
1. Le amministrazioni aggiudicatrici individuano le strutture organizzative preposte alle attività di acquisizione di beni e servizi di loro competenza, disciplinano le modalità organizzative di svolgimento delle attività stesse e l'esercizio dei poteri di spesa, definiscono l'articolazione e le funzioni della cassa economale.
Art. 33
Abrogazioni
1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 34, sono abrogati gli articoli da 1 a 25 del R.R. 11 novembre 1980, n. 53.
2. È altresì abrogato l'art. 69 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.
Art. 34
Norme transitorie
1. Le amministrazioni aggiudicatrici che, fino all'entrata in vigore della presente legge, sono tenute ad applicare, in tutto o in parte, gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 del R.R. 11 novembre 1980, n. 53, continuano ad applicarli fino all'approvazione degli atti che, ai sensi del comma 5 dell'art. 4 e degli articoli 5, 10, 16, 32, sono di loro competenza.
2. Gli articoli del R.R. n. 53 del 1980, la cui applicazione è consentita ai sensi del comma 1, cessano comunque di aver efficacia dopo il 31 dicembre 2000.
3. Alle procedure di aggiudicazione o di affidamento in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e ai relativi contratti si applicano le disposizioni vigenti al momento della pubblicazione del bando, ove richiesta, ovvero di spedizione della lettera di invito.
4. Ai contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni vigenti al momento della conclusione dei contratti stessi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 25 febbraio 2000 VASCO ERRANI

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