Espandi Indice

Documento vigente: Testo Originale

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2000, n. 15

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2000 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2000 - 2002

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 36 del 29 febbraio 2000

Art. 13
Interventi per la promozione di nuove imprese e per l'innovazione
1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali per la concessione di contributi in c/interessi concessi in un'unica soluzione scontando all'attualità le rate costanti posticipate sui finanziamenti ottenuti per spese d'investimento coerenti con il carattere innovativo dell'impresa e del prodotto, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 15 febbraio 1994, n. 9, sono ridotte di Lire 1.000.000.000 (EURO 516.456,90).
(Cap. 22202)

Espandi Indice