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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2000, n. 15

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2000 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2000 - 2002

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 36 del 29 febbraio 2000

Art. 23
Qualificazione e sviluppo del termalismo
1. Per le concessioni di contributi per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere b), c), d) ed f) del comma 3 dell'art. 43 della L.R. 17 agosto 1988, n. 32 recante " Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo " è disposta la seguente autorizzazione di spesa:
Esercizio 2000: Lire 3.000.000.000 (EURO 1.549.370,70)
(Cap. 29300).

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