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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2000, n. 15

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2000 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2000 - 2002

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 36 del 29 febbraio 2000

Art. 26
Opere acquedottistiche e fognarie
1. Per la concessione di contributi, a favore di Comuni e loro consorzi, per la esecuzione di opere acquedottistiche e fognarie sono disposte le seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 35305 " Contributi in capitale a favore di Comuni e loro Consorzi per l'esecuzione di opere acquedottistiche e fognarie (art. 3, comma 2, L.R. 15 novembre 1976, n. 47) "
Esercizio 2000: Lire 10.000.000.000 (EURO 15.164.568,99)
b) Cap. 35720 " Contributi in conto capitale a favore di Comuni e loro Consorzi per la esecuzione di opere acquedottistiche (art. 3, comma 2, L.R. 15 novembre 1976, n. 47) "
Esercizio 2000: Lire 2.000.000.000 (EURO 1.032.913,80).

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