LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2000, n. 15
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2000 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2000 - 2002
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 36 del 29 febbraio 2000
Art. 3
Sistema informativo regionale
1. Per le attività inerenti al sistema informativo regionale, secondo le finalità di cui all'art. 34 della L. 19 maggio 1976, n. 335 ed a norma di quanto previsto dalla L.R. 26 luglio 1988, n. 30, sono disposte le seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa per i sottoelencati interventi e per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
a) Cap. 03910 " Impianto di un sistema informativo regionale (art. 17, comma 2, L.R. 26 luglio 1988, n. 30) "
Esercizio 2000: | Lire 3.200.000.000 | (EURO 1652662,08) |
b) Cap. 03917 " Contributi agli Enti Locali per l'impianto di un sistema informativo (art. 17, commi 2 e 3 L.R. 26 luglio 1988, n. 30) "
Esercizio 2000: | Lire 6.000.000.000 | (EURO 3.098.741,39). |