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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2000, n. 15

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2000 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2000 - 2002

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 36 del 29 febbraio 2000

Art. 31
Interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale
1. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale ai sensi dell'art. 134 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa per gli interventi sottoindicati e per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
a) Cap. 37372 " Contributi a favore dei soggetti obbligati ad eseguire interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale ai sensi del comma 6 bis dell'art. 17 del D.Lgs 5/2/97, n. 22 Sito esterno (art 134, comma 2, L.R. 21 aprile 1999, n. 3). " (C.N.I.)
Esercizio 2000: Lire 2.500.000.000 (EURO 1.291.142,25).
b) Cap. 37374 " Finanziamenti a favore dei soggetti pubblici attuatori di interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico (art. 134, comma 3, L.R. 21 aprile 1999, n. 3). " (C.N.I.)
Esercizio 2000: Lire 6.500.000.000 (EURO 3.356.969,84).
2. Contestualmente alle autorizzazioni di spese disposte dal comma precedente sono ridotte di Lire 9.000.000.000 (EURO 4.648.112,09) le autorizzazioni di spesa stabilite da precedenti leggi regionali a valere sul Cap. 37362.

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