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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2000, n. 15

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2000 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2000 - 2002

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 36 del 29 febbraio 2000

Art. 38
Interventi per la sicurezza dei trasporti
1. Per gli interventi previsti dalla L.R. 20 luglio 1992, n. 30, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 46115 " Interventi volti al miglioramento dei livelli di sicurezza delle infrastrutture (art. 4, lett. d), L.R. 20 luglio 1992, n. 30) "
Esercizio 2000: Lire 300.000.000 (EURO 154.937,07)
b) Cap. 46125 " Contributi per la realizzazione di interventi sulla piattaforma stradale idonei a regolare la velocità, migliorare la funzionalità della infrastruttura e specializzarne l'utilizzo in funzione delle diverse componenti di traffico (art. 7, lett. a) e c), L.R. 20 luglio 1992, n. 30) "
Esercizio 2000: Lire 2.000.000.000 (EURO 1.032.913,80)

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