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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2000, n. 15

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2000 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2000 - 2002

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 36 del 29 febbraio 2000

Art. 39
Programmi d'area
1. Per la realizzazione degli interventi previsti dai programmi d'area di cui alla L.R. 19 agosto 1996, n. 30, sono disposte le seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa per gli esercizi finanziari indicati per ognuno dei sottoelencati interventi e per gli importi a fianco di ciascuno annotati:
a) Cap. 22210 " Contributi per l'acquisizione delle aree e la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ai fini della localizzazione di impianti produttivi previsti nei programmi d'area (L.R. 19 agosto 1996, n. 30) "
Esercizio 2000: Lire 5.000.000.000 (EURO 2.582.284,49)
b) Cap. 25528 " Contributi in conto capitale a Enti locali territoriali e relativi consorzi e ad altri enti pubblici per la realizzazione e la ristrutturazione di opere inerenti l'attività turistica (art. 5, comma 1, lett. a), art. 6, comma 1, lett. b) e art. 7, commi 1 e 2, lett. c), L.R. 11 gennaio 1993, n. 3, come modificata dalle Leggi regionali 18 gennaio 1995, n. 4 e 27 giugno 1997, n. 19) "
Esercizio 2000: Lire 29.800.000.000 (EURO 15.390.415,59)
c) Cap. 43270 " Contributi agli Enti locali per investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto (art. 31, comma 2, lett. c), art. 34, comma 1, lett. a) e comma 6, lett. a), L.R. 2 ottobre 1998, n. 30) "
Esercizio 2000: Lire 3.000.000.000 (EURO 1.549.370,70).

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