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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2000, n. 15

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2000 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2000 - 2002

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 36 del 29 febbraio 2000

Art. 45
Iniziative regionali a favore dell'emigrazione e dell'immigrazione
1. Per la concessione di contributi per la realizzazione di strutture di accoglienza a favore degli immigrati, a norma di quanto disposto dall'art. 5 della L.R. 21 febbraio 1990, n. 14 è disposta, per l'esercizio 2000, una autorizzazione di spesa di Lire 3.750.000.000 (EURO 1.936.713,37)
(Cap. 68321).

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