LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 17
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDENNITÀ AGLI ASSESSORI DELLA GIUNTA REGIONALE NON CONSIGLIERI REGIONALI (1)
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 51 del 27 marzo 2000
Art. 1
1. Possono essere nominati Assessori regionali, anche se non Consiglieri regionali, i cittadini che hanno i requisiti per essere candidati al Consiglio regionale e che non versano in situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste per gli stessi Consiglieri regionali.
Note del Redattore:
Ai sensi del comma 2 dell'art. 23 L.R. 27 luglio 2005 n. 14, le disposizioni di cui alla presente legge si applicano al Sottosegretario alla Presidenza della Giunta a decorrere dal 16 maggio 2005.