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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 17

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDENNITÀ AGLI ASSESSORI DELLA GIUNTA REGIONALE NON CONSIGLIERI REGIONALI (1)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 51 del 27 marzo 2000

Art. 2
1. Agli Assessori regionali di cui all'art. 1, è corrisposta, dalla data di nomina e per tutto il periodo in cui fanno parte della Giunta regionale, una indennità pari alla indennità di carica spettante ai Consiglieri regionali.
2. A detti soggetti sono altresì estese, per tutto il tempo in cui svolgono l'attività di Assessore, i rimborsi spese, i trattamenti indennitari, i trattamenti di missione, le disposizioni per il collocamento in aspettativa, e la normativa in genere, in quanto compatibile, prevista per i Consiglieri regionali e per gli Assessori consiglieri.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 2 dell'art. 23 L.R. 27 luglio 2005 n. 14, le disposizioni di cui alla presente legge si applicano al Sottosegretario alla Presidenza della Giunta a decorrere dal 16 maggio 2005.

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