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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 17

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDENNITÀ AGLI ASSESSORI DELLA GIUNTA REGIONALE NON CONSIGLIERI REGIONALI (1)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 51 del 27 marzo 2000

Art. 3
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale che verrà dotato della necessaria disponibilità a norma di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 2 dell'art. 23 L.R. 27 luglio 2005 n. 14, le disposizioni di cui alla presente legge si applicano al Sottosegretario alla Presidenza della Giunta a decorrere dal 16 maggio 2005.

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