LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 17
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDENNITÀ AGLI ASSESSORI DELLA GIUNTA REGIONALE NON CONSIGLIERI REGIONALI (1)
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 51 del 27 marzo 2000
Art. 4
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma 2, della Costituzione e 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Note del Redattore:
Ai sensi del comma 2 dell'art. 23 L.R. 27 luglio 2005 n. 14, le disposizioni di cui alla presente legge si applicano al Sottosegretario alla Presidenza della Giunta a decorrere dal 16 maggio 2005.