LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 17
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDENNITÀ AGLI ASSESSORI DELLA GIUNTA REGIONALE NON CONSIGLIERI REGIONALI (1)
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 51 del 27 marzo 2000
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Possono essere nominati Assessori regionali, anche se non Consiglieri regionali, i cittadini che hanno i requisiti per essere candidati al Consiglio regionale e che non versano in situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste per gli stessi Consiglieri regionali.
Art. 2
1. Agli Assessori regionali di cui all'art. 1, è corrisposta, dalla data di nomina e per tutto il periodo in cui fanno parte della Giunta regionale, una indennità pari alla indennità di carica spettante ai Consiglieri regionali.
2. A detti soggetti sono altresì estese, per tutto il tempo in cui svolgono l'attività di Assessore, i rimborsi spese, i trattamenti indennitari, i trattamenti di missione, le disposizioni per il collocamento in aspettativa, e la normativa in genere, in quanto compatibile, prevista per i Consiglieri regionali e per gli Assessori consiglieri.
Art. 3
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale che verrà dotato della necessaria disponibilità a norma di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche.
Art. 4
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma 2, della Costituzione e 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 24 marzo 2000 VASCO ERRANI
Note del Redattore:
Ai sensi del comma 2 dell'art. 23 L.R. 27 luglio 2005 n. 14, le disposizioni di cui alla presente legge si applicano al Sottosegretario alla Presidenza della Giunta a decorrere dal 16 maggio 2005.