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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato30/07/2015
2. Testo Coordinato25/07/2013
3. Testo Coordinato21/12/2012
4. Testo Coordinato26/07/2012
5. Testo Coordinato23/12/2011
6. Testo Coordinato22/12/2011
7. Testo Coordinato23/07/2010
8. Testo Coordinato04/11/2009
9. Testo Coordinato23/07/2009
10. Testo Coordinato19/12/2008
11. Testo Originale30/06/2008

Data di pubblicazione della legge modificante : 27/03/2000

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 18

NORME IN MATERIA DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI STORICI, MUSEI E BENI CULTURALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 51 del 27 marzo 2000

Art. 11
Organizzazione bibliotecaria regionale
1. Le biblioteche e gli archivi storici sono istituti culturali che concorrono, secondo la loro specifica caratterizzazione storica e istituzionale e la loro prevalente tipologia, all'attuazione del diritto di tutti i cittadini all'informazione e all'educazione permanente, nonché allo sviluppo della ricerca e della conoscenza mediante la raccolta, l'ordinamento, la conservazione, la messa a disposizione del pubblico dei documenti e l'erogazione dei servizi informativi.
2. L'organizzazione bibliotecaria regionale è costituita dall'insieme di biblioteche, archivi, fototeche, fonoteche, videoteche, mediateche e altri centri di documentazione e informazione, comunque denominati, degli Enti locali e di altri soggetti pubblici e privati convenzionati, e dal complesso dei servizi e delle attività rivolte a favorire l'accesso di tutti i cittadini alla conoscenza e all'informazione.
3. Gli archivi degli Enti locali o comunque di interesse locale afferiscono di diritto, a tutti gli effetti, all'organizzazione bibliotecaria regionale nel rispetto del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 Sito esterno e della normativa nazionale vigente.

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