Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
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6. | ![]() | 22/12/2011 | |
7. | ![]() | 23/07/2010 | |
8. | ![]() | 04/11/2009 | |
9. | ![]() | 23/07/2009 | |
10. | ![]() | 19/12/2008 | |
11. | ![]() | 30/06/2008 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 27/03/2000
LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 18
NORME IN MATERIA DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI STORICI, MUSEI E BENI CULTURALI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 51 del 27 marzo 2000
Art. 11
Organizzazione bibliotecaria regionale
1. Le biblioteche e gli archivi storici sono istituti culturali che concorrono, secondo la loro specifica caratterizzazione storica e istituzionale e la loro prevalente tipologia, all'attuazione del diritto di tutti i cittadini all'informazione e all'educazione permanente, nonché allo sviluppo della ricerca e della conoscenza mediante la raccolta, l'ordinamento, la conservazione, la messa a disposizione del pubblico dei documenti e l'erogazione dei servizi informativi.
2. L'organizzazione bibliotecaria regionale è costituita dall'insieme di biblioteche, archivi, fototeche, fonoteche, videoteche, mediateche e altri centri di documentazione e informazione, comunque denominati, degli Enti locali e di altri soggetti pubblici e privati convenzionati, e dal complesso dei servizi e delle attività rivolte a favorire l'accesso di tutti i cittadini alla conoscenza e all'informazione.
3. Gli archivi degli Enti locali o comunque di interesse locale afferiscono di diritto, a tutti gli effetti, all'organizzazione bibliotecaria regionale nel rispetto del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409
e della normativa nazionale vigente.
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